Residenti all’estero e canone Rai: soglia di esenzione per gli over 75 a 8.000 euro

da | 10 Apr 2018 | 0 commenti

Tempo di lettura: 2 minuti

Con il Provvedimento del 4 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva mediante il quale è possibile attestare il possesso dei requisti che consentono l’esenzione dal pagamento del canone Rai. L’esenzione è prevista per «i soggetti di età pari o superiore a 75 anni», il cui reddito annuo complessivo per l’anno di imposta 2017, unitamente a quello del coniuge o del soggetto unito civilmente, non sia superiore a 8.000 euro. La misura è valida esclusivamente «per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza».
Per quanto riguarda la soglia di età, si considerano i 75 anni compiuti entro il termine per il pagamento del canone TV: attualmente il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno. A tal proposito, l’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
La norma vale anche per i residenti all’estero.
È inoltre previsto che «coloro che negli anni precedenti hanno pagato il canone di abbonamento pur essendo in possesso dei requisiti per l’esenzione, possono chiederne il rimborso inoltrando l’apposito modello». Va ricordato che fino al 2017 la soglia di reddito complessivo che dava diritto all’esenzione era pari a 6.713,98 euro.
I modelli e le relative istruzioni di compilazione sono disponibili sui siti Internet dell’Agenzia delle Entrate e della RAI.
«La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso – ricorda il provvedimento sopra citato – possono essere presentate, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento:

  • a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
    La dichiarazione sostitutiva/richiesta di rimborso si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta dell’avvenuta spedizione è conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale ed è esibita a richiesta dell’Agenzia delle entrate;
  • mediante posta elettronica certificata, purché i documenti stessi siano firmati digitalmente dai soggetti interessati, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it;
  • consegnati presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

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