Lo statuto
ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO APS
Via Cavour n. 3 – 32100 Belluno
C.F./P.IVA 00213580251
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STATUTO
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
Ă costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, lâAssociazione di Promozione Sociale denominata âAssociazione Bellunesi nel Mondo APSâ che assume lâacronimo âABM APSâ, di seguito indicata come Associazione. Assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, è apartitica e aconfessionale, non persegue fini di lucro.
LâAssociazione verrĂ iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, istituito dallâart. 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, non appena il medesimo Registro sarĂ operativo e funzionante ai sensi di legge.Â
LâAssociazione è unica titolare dellâuso esclusivo del proprio segno distintivo e cioè della propria denominazione âABM APSâ e del proprio logo, contraddistinto da âTre abeti stilizzati, di colore verde, con la scritta Associazione Bellunesi nel Mondo, realizzato dall’artista di fama mondiale Eronda, che ne contraddistingue le attivitĂ e le iniziative in favore dei propri associatiâ.Â
Art. 2 – Sede e durata
LâAssociazione ha sede legale in Belluno – via Cavour n. 3, e il suo trasferimento non comporta modifica statutaria, ma lâobbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Essa potrĂ istituire, con delibera dellâAssemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, per lo svolgimento delle attivitĂ istituzionali.
LâAssociazione è costituita con durata a tempo illimitato.
Art. 3 – FinalitĂ , scopi, strumenti
LâAssociazione persegue, senza alcun fine di lucro, finalitĂ di interesse generale, di solidarietĂ ed utilitĂ sociale, nel pieno rispetto della libertĂ e della dignitĂ dei soci, loro familiari e partecipanti, di democrazia, uguaglianza e non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico e culturale, di razza e di sesso. Essa opera in piena autonomia, secondo metodi democratici e partecipativi, attraverso le proprie strutture territoriali ed attraverso rappresentanti di zona. Le attivitĂ che si propone di svolgere, a favore di iscritti, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dellâattivitĂ dei propri volontari, è contemplata nellâart. 5 lettera W del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017, relativo âalla promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchĂŠ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivitĂ di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunitĂ e delle iniziative di aiuto reciprocoâ.
LâAssociazione si propone le seguenti finalitĂ solidaristiche e di utilitĂ sociale:Â
a) la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, a favore degli iscritti, ed in particolare dei Bellunesi nel mondo e loro discendenti, degli ex emigranti, degli immigrati in provincia di Belluno e di coloro che intendono emigrare, e dei loro familiari;
b) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare dei Bellunesi nel mondo e loro discendenti, degli ex emigranti, degli immigrati in provincia di Belluno e di coloro che intendono emigrare;
c) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le persone e le generazioni;Â
d) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunitĂ ;Â
e) lâimpegno nel volontariato civile e solidale;Â
f) la tutela del diritto alla salute, allâambiente, allâassistenza, allâeducazione permanente, alla cultura, alla dignitĂ ;Â
g) il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni pubbliche e le Associazioni, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per i soci;Â
h) la non discriminazione a causa dellâetĂ o per qualsiasi altra causa;Â
i) la promozione di una cultura positiva ed attiva dei Bellunesi nel mondo e loro discendenti, degli ex emigranti, degli immigrati in provincia di Belluno e di coloro che intendono emigrare.
Per il conseguimento delle finalitĂ sopra elencate, lâAssociazione si prefigge di promuovere e realizzare, in via esclusiva o principale, una o piĂš delle seguenti attivitĂ di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:
a) organizzare attivitĂ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivitĂ , anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivitĂ di interesse generale di cui allâart. 5 del D.Lgs. 117/2017;
b) promuovere lâaggregazione e la crescita sociale e culturale dei Bellunesi nel mondo, dei loro discendenti e degli ex emigranti, soprattutto attraverso la costituzione di âFamiglie Bellunesiâ, comunque denominate, allâestero e in Italia;
c) sostenere i Bellunesi nel mondo nelle loro necessità sociali, in particolare nei rapporti con le istituzioni;
d) contribuire a diffondere e far conoscere la storia e la cultura dellâemigrazione bellunese, nonchĂŠ veneta e italiana, perchĂŠ ne vengano sempre piĂš riconosciuti i contenuti e i valori, anche attraverso il MiM Belluno – Museo interattivo delle Migrazioni, la Biblioteca delle migrazioni âDino Buzzatiâ e il âCentro studi sulle migrazioni Aletheiaâ presenti nella sede legale in via Cavour 3 a Belluno;
e) promuovere e partecipare a iniziative intese a ricongiungere i discendenti dei Bellunesi nel mondo con le loro âradiciâ e a favorire nei Paesi di residenza il mantenimento della cultura, delle tradizioni e della lingua dei luoghi di origine anche attraverso âBellunoradici.netâ, il socialnetwork dei bellunesi nel mondo;
f) collaborare con la Regione del Veneto, la Provincia di Belluno, gli Enti locali, le altre associazioni e istituzioni in programmi e attivitĂ rivolte al mondo dellâemigrazione;
g) attuare ogni azione volta al progresso socio-economico e culturale della provincia di Belluno e nei territori in cui è presente e opera;
h) promuovere e sostenere iniziative di accoglienza, integrazione, formazione, solidarietĂ e quantâaltre ritenute utili a favore degli immigrati e di sostegno a quanti intendono emigrare;
i) aderire ad altre realtà associative, italiane, europee ed estere, con accordi di collaborazione, di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività ;
l) partecipare o promuovere iniziative di servizio per i propri soci, familiari e partecipanti.
Per il conseguimento delle predette finalitĂ , lâAssociazione può promuovere iniziative per predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attivitĂ e servizi compatibili con gli scopi sociali, realizzare luoghi di incontro, al fine di favorire la vita associativa, raccogliere fondi a fini di autofinanziamento, svolgere in genere ogni altra attivitĂ ritenuta utile per i propri scopi, anche in collaborazione con istituzioni, enti pubblici e privati, altre associazioni, singole persone. LâAssociazione, infine, in attuazione delle predette finalitĂ , svolge attivitĂ formativa verso i soci, anche con dei corsi on line attraverso la propria piattaforma digitale Accademiabm.it.
Lâassociazione può esercitare, a norma dellâart. 6 del Codice del Terzo settore, attivitĂ diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.Â
Lâassociazione può inoltre realizzare attivitĂ di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di veritĂ , trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformitĂ alle disposizioni contenute nellâart. 7 del D. Lgs. 117/17.
Lâassociazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.
Per lo svolgimento delle proprie attivitĂ , lâAssociazione deve avvalersi di volontari, nel rispetto dei doveri e limiti previsti al riguardo dal D.Lgs. 117/2017 e fermo restando lâobbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attivitĂ in modo non occasionale.
Titolo II – Soci e Simpatizzanti
Art. 4 – Qualifica
Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere soci dellâAssociazione le persone fisiche italiane, europee o extraeuropee, i loro discendenti, ex emigranti, immigrati e coloro che intendono emigrare, che ne facciano domanda, che condividano gli scopi e le finalitĂ dellâAssociazione e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrĂ specificare le proprie complete generalitĂ , impegnandosi a versare la quota associativa dellâentitĂ definita dal Consiglio Direttivo e le modalitĂ stabilite dal regolamento.
La qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Ă espressamente escluso qualsiasi limite temporale e/o operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano. Tutti i soci hanno diritto di partecipare allâattivitĂ dellâAssociazione nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
Art. 5 – Soci
Ci sono tre categorie di soci:
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dallâAssemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- onorari: sono persone nominate tali dallâAssemblea per meriti particolari acquisiti a favore dellâAssociazione.
Art. 6 – AmmissioneÂ
Lâammissione di nuovi soci è demandata al Consiglio Direttivo, che è lâorgano competente per deliberare lâaccettazione, regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalitĂ perseguite e lâattivitĂ dâinteresse generale svolta. La deliberazione è comunicata allâinteressato e annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare lâeventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla per iscritto allâinteressato, contenente la motivazione dellâesclusione. Lâinteressato ha 30 giorni di tempo per ricorrere allâAssemblea, che si esprime in modo insindacabile alla prima assemblea utile. Lâadesione allâAssociazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.Â
Lâappartenenza allâAssociazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta lâobbligo di versare una quota associativa annuale stabilita dallâAssemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 7 – Diritti e doveri
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attivitĂ dellâAssociazione;
- votare in Assemblea purchÊ iscritti nel libro degli associati il giorno dello svolgimento della riunione e in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dellâordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico â finanziario e del bilancio di previsione, esaminare i libri sociali second le regole stabilite al successivo art. 40;
- denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dellâart. 29 del Codice del terzo settore.
Gli associati hanno il dovere di:
- versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto, le deliberazioni e lâeventuale regolamento interno.
I soci, in ragione delle disponibilitĂ personali, per il raggiungimento degli scopi dellâAssociazione, si impegnano a prestare la propria attivitĂ in modo personale, spontaneo e gratuito. I soci possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo quanto previsto dal Regolamento. Tutti i soci, esclusi i familiari, purchĂŠ in regola con il pagamento della quota allorchĂŠ dovuta, hanno diritto di ricevere il periodico dellâAssociazione.
Art. 8 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:Â
- recesso, quando un socio notifica durante lâanno per iscritto la volontĂ di recedere. Il recesso ha effetto dal giorno dellâaccettazione del Consiglio Direttivo;Â
- decadenza, quando un socio non ha effettuato il versamento della quota annuale entro la data indicata dal Consiglio Direttivo;
- esclusione quando il socio è inadempiente nei doveri previsti dal precedente articolo 7 e il Consiglio ha accertato a suo carico la esistenza di gravi motivi che abbiano arrecato danno morale o materiale allâAssociazione stessa, ai soci o a terzi. Lâesclusione viene discussa e deliberata in Consiglio Direttivo, dopo aver sentito il socio interessato al provvedimento; il Consiglio provvede a comunicare per iscritto tale delibera di esclusione con motivazione espressa. Lâescluso può presentare appello motivato entro 30 gg dalla comunicazione scritta di esclusione allâassemblea dei soci che esprimerĂ con voto segreto parere definitivo e insindacabile. I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, nĂŠ hanno diritto alcuno sul patrimonio dellâAssociazione;
- decesso.
Art. 9 – Volontario e attivitĂ di volontariato
Lâassociato volontario svolge la propria attivitĂ verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietĂ . Tale attivitĂ non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualitĂ di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con lâAssociazione.Â
Allâassociato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per lâattivitĂ prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dallâAssociazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
Art. 10 – Simpatizzanti
Sono simpatizzanti dellâAssociazione le persone fisiche che, pur non acquisendo la qualifica di soci, ne condividono le finalitĂ e ne sostengono lâattivitĂ attraverso il versamento di una contribuzione.
Titolo IIIÂ –Â Organizzazione
Art. 11- Struttura territoriale
LâAssociazione potrĂ operare sul territorio anche attraverso le Strutture Territoriali, che ne costituiscono i livelli di coordinamento e di rappresentanza territoriale. LâAssociazione, nel perseguimento delle finalitĂ di cui agli articoli precedenti, è organizzata nelle seguenti modalitĂ :
a) Sede centrale di Belluno;
b) Famiglie Bellunesi costituite in Italia (fuori dal territorio della Provincia di Belluno), in Europa e allâestero);
c) Rappresentanti di zona;
d) Direttore generale;
e) Famiglie ex emigranti (costituite nel territorio della Provincia di Belluno);
f) Sezioni giovanili.
Il funzionamento delle predette strutture è disciplinato dal presente statuto e dal regolamento generale dellâAssociazione, redatto dal Consiglio Direttivo e approvato in Assemblea ordinaria. La tessera viene consegnata ad ogni socio attraverso il responsabile dellâarticolazione territoriale a cui appartiene o direttamente presso la Sede centrale di Belluno.
Art. 12 – Sede centrale
Per il perseguimento delle proprie finalitĂ , lâAssociazione opera nella sede sociale, ove è presente anche la struttura operativa. LâAssociazione si avvale delle risorse umane costituite prevalentemente dagli associati volontari attivi e di personale dipendente e/o con rapporto di collaborazione autonoma, necessari allo svolgimento dellâattivitĂ stessa nel rispetto dei limiti di cui all’art. 36 comma 1 del decreto legislativo 117/17.
Ai sensi di legge, volontari attivi e personale sono assicurati.
La gestione delle attivitĂ sociali può essere demandata, con delibera del Consiglio direttivo, alla responsabilitĂ del Direttore Generale dellâAssociazione, il quale agisce secondo le indicazioni degli organi sociali competenti.
Art. 13 – Famiglie Bellunesi
La costituzione delle Famiglie Bellunesi è deliberata o approvata dal Consiglio Direttivo dellâAssociazione.
LâAssociazione, pur operando prevalentemente nel territorio della Regione Veneto, al di fuori dellâambito della Provincia di Belluno, in Italia, in Europa e allâestero, promuove e organizza âFamiglie Bellunesiâ, comunque denominate, quali articolazioni territoriali dellâAssociazione, alle quali possono liberamente aderire le persone che intendono diventare socie, presentando per iscritto la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo dellâAssociazione, dichiarando di accettare lo statuto e il regolamento deliberati dellâAssociazione stessa. LâAssociazione nomina il loro Rappresentante di zona o responsabile, che a sua volta nomina il Tesoriere. Tali nuclei agiscono in armonia con i programmi e le finalitĂ dellâAssociazione. Laddove presenti, le Famiglie Bellunesi sono regolate da Regolamenti conformi al modello definito dallâAssociazione o dalla stessa ratificati; le successive modificazioni di tali Regolamenti devono essere comunicate al Consiglio Direttivo dellâAssociazione. Ai fini di una maggiore incisivitĂ dellâazione associativa, le Famiglie Bellunesi possono costituire organismi di collegamento tra di loro, aventi competenza territoriale limitata ad un singolo Paese o ad unâarea geografica omogenea di piĂš Paesi. Le Famiglie Bellunesi possono svolgere attivitĂ autonome. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Rappresentante di zona o responsabile delle Famiglie Bellunesi deve inviare al Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario relativo a tutta lâattivitĂ svolta nellâanno precedente, debitamente firmato dal Rappresentante di zona stesso e dal Tesoriere. Il Rappresentante di zona deve conservare i documenti giustificativi o consegnarli allâAssociazione.
Art. 14 – Rappresentanti di zona
LâAssociazione, nei territori in Italia, in Europa e allâestero, essendo la Famiglia Bellunese non autonoma giuridicamente, cosĂŹ come previsto dal regolamento, sentita la stessa Famiglia Bellunese di riferimento, nomina un rappresentante di zona fra i propri soci, che curerĂ i rapporti con le istituzioni locali e con la societĂ civile.Â
Il rappresentante di zona è designato dal Consiglio Direttivo, per una durata di tre anni, e può essere rinominato; esso potrĂ essere dotato, da parte del Consiglio Direttivo e secondo le modalitĂ di funzionamento da questâultimo indicate, di una struttura organizzativa funzionale allo svolgimento del proprio ruolo. Al Consiglio Direttivo, per motivi gravi e dimostrabili è attribuito un diritto di veto in ordine alla indicazione proposta dalla Famiglia Bellunese ed un diritto di revoca del Rappresentante di zona, sentito in questâultimo caso il parere obbligatorio, ma non vincolante dei Soci presenti sul territorio medesimo.
Il Rappresentante di zona avrĂ i seguenti compiti:
a) promuovere le attivitĂ dellâAssociazione sul territorio di riferimento;Â
b) curare le pratiche inerenti allâammissione a Soci di enti presenti nel suo territorio di riferimento;
c) curare i rapporti tra socio ed Associazione, con le modalitĂ indicate dal Consiglio Direttivo;Â
d) coordinare nel suo territorio di riferimento, secondo le modalitĂ indicate dal Consiglio Direttivo, i lavori necessari alla tenuta delle riunioni composte da tutti i soci iscritti della Famiglia Bellunese, per la nomina dei componenti del Consiglio;Â
e) coordinare i Soci presenti nel suo territorio di riferimento, in spirito di collaborazione con le Famiglie Bellunesi territorialmente piĂš vicine, avendo titolo per costituire e far parte degli eventuali organismi di coordinamento;Â
f) coordinare nel proprio territorio di riferimento, secondo le modalitĂ indicate dal Consiglio Direttivo, i lavori necessari alla espressione dei pareri dei Soci presenti sul territorio; ai predetti lavori può partecipare un incaricato del Consiglio Direttivo;Â
g) ha facoltĂ di proporre con motivazione al Consiglio Direttivo lâesclusione di un Socio.Â
Gli esiti dei lavori devono confluire in un apposito resoconto scritto, da recapitarsi al Consiglio Direttivo entro i successivi 30 giorni.
Il Rappresentante di zona risponderĂ del proprio operato direttamente allâAssociazione.
Art. 15 – Famiglie ex emigranti
LâAssociazione, nellâambito della Provincia di Belluno, costituisce gruppi o circoli denominati âFamiglie ex emigrantiâ, quale articolazione territoriale dellâAssociazione. Esse non possiedono autonomia giuridica e finanziaria, agiscono in armonia con i programmi e le finalitĂ dellâAssociazione. Alle Famiglie ex emigranti possono liberamente aderire le persone che intendono diventare socie, presentando per iscritto la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo dellâAssociazione, dichiarando di accettare lo statuto e il regolamento e deliberati dellâAssociazione stessa. Il Consiglio Direttivo, dâintesa con la Famiglia ex emigranti, elegge un dirigente, che a sua volta nominerĂ un tesoriere, e che risponderĂ del proprio operato direttamente allâAssociazione. LâattivitĂ di tali gruppi o circoli è definita dal regolamento dellâAssociazione e/o della Famiglia. Tali Famiglie, ai fini di una maggiore incisivitĂ della loro presenza sul territorio, possono costituire un organismo di coordinamento fra gruppi e circoli, nel rispetto delle norme statutarie e del regolamento dellâAssociazione. Le Famiglie ex emigranti possono dotarsi di propri regolamenti, redatti in conformitĂ allo statuto e al regolamento dellâAssociazione e da questâultima approvati.
Le Famiglie ex emigranti possono svolgere attivitĂ autonome. Entro il 28 febbraio di ogni anno il dirigente delle Famiglie ex emigranti deve inoltre inviare al Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario relativo a tutta lâattivitĂ svolta nellâanno precedente, debitamente firmato dallo stesso e dal Tesoriere. Il dirigente deve conservare i documenti giustificativi o consegnarli allâAssociazione.
Art. 16 – Sezioni giovanili
LâAssociazione, per il perseguimento di propri scopi, si propone di sensibilizzare le nuove generazioni al fenomeno migratorio, promuovendo apposite attivitĂ aggregative in accoglimento di proposte e istanze del mondo giovanile. LâAssociazione a tal fine può istituire o riconoscere sezioni o gruppi organizzati formati da giovani entro i trentanove anni, coordinati da dirigenti allâuopo delegati dal Consiglio Direttivo. I dirigenti risponderanno del proprio operato direttamente allâAssociazione.
Quali articolazioni territoriali, non possiedono autonomia giuridica e finanziaria, agiscono in armonia con i programmi e le finalitĂ dellâAssociazione. I giovani possono aderire allâassociazione, presentando per iscritto la domanda di iscrizione a socio al Consiglio Direttivo dellâAssociazione, dichiarando di accettare lo statuto e il regolamento deliberati dellâAssociazione. Le Sezioni giovanili possono svolgere attivitĂ autonome. Entro il 28 febbraio di ogni anno il dirigente delle Sezioni giovanili deve inoltre inviare al Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario relativo a tutta lâattivitĂ svolta nellâanno precedente, debitamente firmato dallo stesso e dal Tesoriere. Il dirigente deve conservare i documenti giustificativi o consegnarli allâAssociazione.
LâattivitĂ di tali sezioni è definita dal regolamento dellâAssociazione e/o della Famiglia.
Art. 17 â InformazioneÂ
LâAssociazione esprime le proprie linee ideali, programmatiche e operative e il naturale collegamento con i soci e le altre istituzioni di cui agli articoli precedenti, anche attraverso il periodico âBellunesi nel Mondoâ, suo organo ufficiale, mediante il proprio sito Internet ad esso collegato e la webradio âRadio ABMâ.
Titolo IV – Organi sociali
Art. 18 – Organi sociali
Gli organi dellâAssociazione sono:
- Assemblea dei sociÂ
- Consiglio Direttivo
- Comitato Esecutivo
- Presidente
- Organo di controllo (organo eventuale)
- Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico (organo eventuale)
- Collegio dei Probiviri (organo eventuale)
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, eccetto lâincarico ai membri del Collegio dei Revisori o Revisore unico, per i quali può essere previsto un compenso allâatto della nomina.
Art. 19 â LâAssemblea
Lâassemblea dellâAssociazione è lâorgano sovrano e determina le linee generali programmatiche dellâattivitĂ dellâAssociazione. Ă composta da tutti gli associati di cui al precedente art. 5. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 49, deliberano a maggioranza dei presenti.
Ă convocata almeno una volta allâanno dal Presidente dellâAssociazione o da chi ne fa le veci secondo le modalitĂ previste dallâart. 20.
LâAssemblea può essere ordinaria o straordinaria. Ă straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dellâassociazione. Ă ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 20 – Convocazione dellâassemblea
LâAssemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso da effettuarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere lâindicazione del luogo, del giorno e dellâora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e lâelenco degli argomenti da trattare. Lâavviso potrĂ essere dato tramite posta ordinaria, fax, e-mail o anche con la pubblicazione sullâorgano ufficiale dellâAssociazione.Â
LâAssemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
Nel caso di assemblea straordinaria, convocata dâurgenza, il termine è ridotto a quindici giorni.
Art. 21 â Compiti dellâAssemblea dei soci
Lâassemblea:
- determina le linee generali programmatiche dellâattivitĂ dellâAssociazione;
- approva il rendiconto economico â finanziario/bilancio e la relazione di missione, ai sensi dellâart. 44 e lâeventuale bilancio sociale, se richiesto dalla legge;
- approva il bilancio di previsione annuale;
- nomina e revoca i consiglieri dellâAssociazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e lâorgano di controllo;
- delibera sulla responsabilitĂ dei componenti degli organi sociali, ai sensi dellâart. 28Â del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilitĂ nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati, in presenza di ricorso;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
- approva, anche per ratifica, eventuali regolamenti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dellâAssociazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.
Le discussioni e le deliberazioni dellâassemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.Â
Art. 22 â ValiditĂ dellâAssembleaÂ
Lâassemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Ă ammessa la delega, come determinato nel successivo art. 23. Le deliberazioni dellâassemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne che lâassemblea non lo richieda espressamente e quando le deliberazioni riguardano le persone e la qualitĂ delle persone. Per lâAssemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dellâAssociazione, per la validitĂ occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto (personale o per delega) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. Per lo scioglimento, si fa riferimento al successive art. 49 del presente statuto.
Art. 23 – Delega, rappresentanza e voto per corrispondenza
Alle Assemblee i soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta, data anche con semplice lettera, da altri soci aventi diritto al voto. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento). Ă ammessa lâespressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, ad esclusione delle Famiglie ex emigranti, purchĂŠ sia possibile verificare lâidentitĂ dellâassociato che partecipa e vota. Ad ogni socio spetta un voto. Le modalitĂ del voto per delega, per rappresentanza o per corrispondenza, sono stabilite dal Regolamento.
Art. 24 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 15 e massimo di 25 membri eletti dallâAssemblea tra i propri componenti. Esso elegge, nella sua prima seduta e nel proprio seno, il Presidente e i due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie. Esso elegge inoltre fra i suoi membri il Comitato Esecutivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso lâAssemblea può rieleggere i componenti uscenti.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dellâAssemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra lâAssociazione;
- attua le deliberazioni dellâAssemblea;
- predispone annualmente il bilancio di esercizio/rendiconto economico-finanziario e, se previsto, il bilancio sociale e la relazione di missione, e li sottopone alla approvazione dellâassemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone annualmente il bilancio di previsione, con tutti gli elementi utili allâassemblea per la programmazione economica dellâesercizio;
- nomina e revoca con motivazione il Direttore Generale dellâAssociazione, i rappresentanti di zona e i dirigenti delle articolazioni territoriali;
- nomina e revoca con motivazione i componenti del Comitato Esecutivo;
- nomina e revoca con motivazione il Direttore responsabile del periodico della Associazione;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi allâiscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts);
- disciplina lâammissione e lâesclusione degli associati;
- propone le modifiche sullo statuto e tutte le operazioni;
- redige i regolamenti dellâAssociazione da approvare o ratificare in Assemblea;
- approva o ratifica i regolamenti delle articolazioni territoriali.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 25 – Consiglio Direttivo – Costituzione
Il Consiglio Direttivo è composto da 15 a 25 membri, comunque in numero dispari, eletti dallâAssemblea e scelti tra i soci effettivi in regola con le norme statutarie, di cui almeno due appartenenti a Famiglie Bellunesi in Italia, in Europa o allâEstero. Dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti per un numero massimo di tre mandati consecutivi, salvo che non si riceva alcuna disponibilitĂ a ricoprire la carica; in tal caso il membro uscente può essere rieletto.
Art. 26 – Consiglio Direttivo – Funzionamento
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda per iscritto almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente vicario e, in assenza di entrambi, dal secondo Vicepresidente.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto:
– i Presidenti onorari;
– il Direttore generale dellâAssociazione;
– il Delegato Diocesano;
– i Rappresentanti di zona o Dirigenti delle Famiglie dellâestero, dâEuropa e dâItalia ed ex emigranti;
– il Direttore responsabile del periodico dellâAssociazione;
– i Componenti il Collegio Sindacale.
Saranno invitati i collaboratori e gli esperti, che di volta in volta necessitano per trattare gli argomenti allâo.d.g..
Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 27 – Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo viene nominato dal Consiglio Direttivo nel numero di sette membri, nella prima riunione dopo lâelezione. Ă lâorgano che cura lâesecuzione dei compiti demandatagli dal Consiglio Direttivo, provvede alla gestione ordinaria dellâAssociazione entro i limiti operativi e finanziari stabiliti dal Consiglio stesso.
Provvede inoltre annualmente alla predisposizione del bilancio dâesercizio/rendiconto economico-finanziario e allegati, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m., bilancio preventivo e delle relative relazioni.
Delle riunioni del Comitato Esecutivo sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 28 – Comitato Esecutivo – Composizione e organizzazione
Il Comitato Esecutivo è composto dal presidente, dai due vicepresidenti, e da altri quattro membri nominati dal Consiglio Direttivo. Il Comitato distribuisce al suo interno i vari compiti operativi. Decade con il decadere del Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Alle riunioni possono partecipare inoltre senza diritto di voto:
– il Direttore Generale dellâAssociazione;
– il Direttore responsabile del periodico dellâAssociazione;
– eventuali altri soggetti indicati dal Consiglio Direttivo.
Art. 29 – ValiditĂ delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo
Per la validitĂ delle adunanze, sia del Consiglio Direttivo che del Comitato Esecutivo, è necessaria la presenza di almeno la metĂ piĂš uno dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le adunanze potranno svolgersi anche in piĂš luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalitĂ delle quali dovrĂ essere dato atto nel verbale. In tal caso devono essere assicurate lâindividuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilitĂ di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e/o trasmettere tutta la documentazione, nonchè la contestualitĂ dellâesame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario
Art. 30 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno ed ha la rappresentanza legale dellâAssociazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede lâAssemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un numero massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui nel Consiglio non si presentino nuove candidature: in questo caso il Consiglio Direttivo può rieleggere il presidente uscente.
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente e ratificati dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.Â
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario o, in assenza di questi, lâaltro Vice Presidente o altro membro del Comitato Esecutivo allâuopo delegato.
Art. 31 – Vicepresidenti
Il Vicepresidente vicario e, in subordine, il secondo Vicepresidente, sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nellâesercizio delle sue funzioni.
Articolo 32 â Organo di controllo
Lâorgano di controllo, anche monocratico, è nominato dallâAssemblea nei casi e nei modi previsti dallâart. 30 del D. Lgs 117/2017. Nel caso in cui lâorgano di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
Lâorgano di controllo:
- vigila sullâosservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalitĂ civiche, solidaristiche e di utilitĂ sociale;
- attesta che il bilancio dâesercizio/rendiconto economico-finanziario e allegati, oltre al bilancio sociale, se richiesto dalla legge, siano stati redatti in conformitĂ alle linee guida di cui all’articolo 44.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.Â
Delle riunioni dellâOrgano di controllo sarĂ redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarĂ sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 33Â – Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore UnicoÂ
Ă nominato dallâAssemblea nei casi e nei modi previsti dallâart. 31 del D. Lgs 117/2017. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
LâAssemblea sceglie, prima della elezione, nel rispetto della legge, se optare per il Collegio dei Revisori o un Revisore unico.Â
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Revisore Unico, questâultimo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori nazionale; nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori nazionale. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione e la contabilitĂ dell’Associazione, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
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Art. 34. Collegio dei Probiviri
Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dellâAssemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nellâambito associativo e riguardanti uno o piĂš soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dallâAssemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.
I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili tre volte. l Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro piÚ anziano. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purchÊ siano presenti almeno due dei suoi componenti.
Delle riunioni del Collegio dei Probiviri sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
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Art. 35 – Presidenti onorari
LâAssemblea può conferire, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, la carica di Presidente Onorario a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci.
Art. 36 â Direttore Generale
Il Direttore Generale:
a) cura e sovrintende a tutta lâattivitĂ operativa dellâAssociazione;
b) funge da segretario e cura la redazione dei relativi verbali delle riunioni dellâAssemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; in caso di sua assenza potrĂ essere sostituito da persona incaricata dallâorgano competente;
c) cura lâattuazione delle deliberazioni degli organi statutari;
d) partecipa di diritto senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dellâAssemblea;
e) sovrintende allâorganizzazione degli uffici, alla gestione del personale e al funzionamento dei servizi;
f) esegue ogni altro compito demandatogli dagli organi dellâAssociazione.
Art. 37 – Direttore del periodico
Il Direttore responsabile del periodico è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto lo stesso, sceglie annualmente i componenti e i collaboratori della redazione, avendo presenti le finalitĂ dellâAssociazione e gli obiettivi del periodico a norma del precedente art.10. Il Direttore del periodico lo è anche del sito internet dellâAssociazione e della webradio âRadio ABMâ.
Art. 38 – Incaricati e commissioni
Il Presidente, delegato di volta in volta anche per ratifica dal Consiglio Direttivo, può nominare degli incaricati o costituire delle commissioni di studio, permanenti o temporanee, indicando le questioni specifiche per le quali dovranno operare.
Art. 39 – Surroghe e decadenze
Qualora, nel corso del triennio di carica, il Presidente dellâAssociazione venga a mancare per qualsiasi motivo, il Vice Presidente vicario deve convocare il Consiglio Direttivo entro il termine di tre mesi per la nomina del nuovo Presidente. Qualora venga a mancare per qualsiasi causa un componente del Consiglio Direttivo, esso sarĂ Â automaticamente sostituito dal primo dei non eletti dallâAssemblea. Analogamente il consigliere piĂš anziano dellâOrgano di controllo, se nominato e se collegiale, qualora venga a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, dovrĂ convocare il Collegio stesso per nominare membro effettivo il piĂš anziano dei membri supplenti e procedere poi a nomina del Presidente. Qualora venga a mancare un componente del Collegio Sindacale, esso sarĂ automaticamente sostituito dal piĂš anziano dei supplenti. Se nel Collegio dei Revisori dei conti, se nominato e se collegiale, venga a mancare il Presidente del Collegio, dovrĂ convocare il Collegio stesso per nominare membro effettivo il piĂš anziano dei membri supplenti e procedere poi a nomina del Presidente. Qualora venga a mancare un componente del Collegio, esso sarĂ automaticamente sostituito dal piĂš anziano dei supplenti. I componenti degli organi decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate.
Art. 40 – Libri sociali
Lâassociazione ha lâobbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;Â
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;Â
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dellâorgano di amministrazione, dellâorgano di controllo, e degli altri organi sociali;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dellâente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata allâorgano competente.Â
Titolo V – Patrimonio, entrate e bilancio
Art. 41- Patrimonio ed entrate
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili e immobili di proprietĂ dellâAssociazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.Â
Le entrate dellâAssociazione sono costituite da:
a) quote e contributi degli associati;
b) ereditĂ , donazioni e lasciti testamentari;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali e di altri enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici progetti realizzati nellâambito dei fini statutari;
d) contributi dellâUnione Europea e di organizzazioni internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) rendite patrimoniali;
g) attivitĂ di raccolta fondi;Â
h) introiti pubblicitari sul periodico;
i) erogazioni liberali di terzi;Â
l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Nei limiti consentiti dalle leggi e dal presente statuto, per le finalitĂ ivi contemplate, lâAssociazione può possedere beni mobili e immobili, assumere obbligazioni e stare in giudizio.
FinchĂŠ non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, lâassociazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.Â
Art. 42 – Erogazioni, donazioni e lasciti
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalitĂ statutarie dellâAssociazione. Il medesimo Consiglio accetta con beneficio di inventario e con le stesse finalitĂ i lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Art. 43 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.
Lâassociazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchĂŠ fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dellâart. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonchĂŠ lâobbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dellâattivitĂ statutaria ai fini dellâesclusivo perseguimento delle finalitĂ previste..
Art. 44 – Esercizio sociale, bilancio dâesercizio/rendiconto economico – finanziario e bilancio preventivo.
Gli esercizi sociali dellâAssociazione vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio dâesercizio/rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo. Il rendiconto economico-finanziario contiene tutte le entrate e le spese relative allâanno trascorso ed è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.Â
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dallâAssemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dellâesercizio cui si riferisce, salvo utilizzare la proroga di massimo due mesi in caso di difficoltĂ particolari dellâAssociazione, nel rispetto del deposito dello stesso presso il Registro unico nazionale del terzo settore da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e contiene le previsioni di spesa e di entrata per lâesercizio annuale successivo.
Il bilancio preventivo e le relative relazioni, dovranno essere depositati presso la sede dellâAssociazione a disposizione degli associati almeno 30 giorni prima della data fissata per lâapprovazione.Â
ART. 45 – Bilancio sociale.
Al verificarsi delle condizioni previste dallâart. 14 del D.Lgs. 117/17, lâAssociazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
Art. 46 – Convenzioni
LâAssociazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione che viene firmata dal Presidente.Â
La convenzione viene comunicata ai soci nella prima assemblea utile. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dellâAssociazione, con la copia dellâAssicurazione dei soci che prestano tale attivitĂ contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dellâattivitĂ stessa, nonchĂŠ per la responsabilitĂ civile verso terzi.
Art. 47 – ResponsabilitĂ e assicurazione degli associati volontari
Tutti gli associati che prestano attivitĂ di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilitĂ civile verso i terzi ai sensi dellâart. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Titolo VI – Norme conclusive
Art. 48 – Regolamenti
Il funzionamento tecnico e le attribuzioni particolari dellâAssociazione nel suo complesso, nonchĂŠÂ delle varie realtĂ associative, sono determinati e disciplinati da uno o piĂš regolamenti. A norma del precedente art. 24 è compito del Consiglio Direttivo redigere i regolamenti e a norma dellâart. 21 è compito dellâAssemblea approvarli.
Art. 49 – Scioglimento
Lo scioglimento, ovvero la cessazione o lâestinzione dellâAssociazione, deve essere deliberato dallâAssemblea straordinaria ai sensi del precedente art. 19 con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dallâart. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 50 â Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dellâordinamento giuridico.
Art. 51 – Norma transitoria
Tutti gli adempimenti legati allâiscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con lâattuale disciplina, trovano applicazione allâoperativitĂ del Runts medesimo, determinando la cessazione dellâefficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo settore (Ets).
Lâacronimo ETS potrĂ essere inserito nella attuale denominazione, in via automatica e sarĂ spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto lâiscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il presente atto è esente dallâimposta di bollo ai sensi del comma 5 dellâArt. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.Â
Approvato in Assemblea generale del 19 giugno 2021 – Sede Associazione Bellunesi nel Mondo via Cavour 3 Belluno.