ROMA – I deputati Pd della circoscrizione Estero Marco Fedi e Fabio Porta informano che “è stato prorogato al 16 maggio (dal 30 aprile) il termine per inviare la dichiarazione sostitutiva (on-line o cartacea) di non possesso di un apparecchio televisivo che consente di non pagare il Canone RAI evitando l’addebitamento nella bolletta dell’elettricità”.
“Lo ha disposto – spiegano – l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 21 aprile u.s. che ha aggiornato un precedente provvedimento dello scorso mese di marzo nel quale erano state definite le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato, ed era stato approvato il relativo modello.
La dichiarazione presentata entro il 16 maggio avrà effetto per l’intero 2016. Inoltre le nuove disposizioni chiariscono in maniera più precisa, in seguito ai chiarimenti forniti recentemente dal Ministero dello Sviluppo Economico – nota n. 9668 del 20 aprile 2016 – il concetto di apparecchio televisivo che tanti dubbi aveva sollevato.
Secondo le precisazioni del MISE l’apparecchio televisivo è un dispositivo in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre e satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Non vengono quindi definiti apparecchi televisivi, i computer, gli smartphone, i tablet e ogni altro dispositivo privo di sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.
Giova inoltre ricordare ai nostri connazionali che sono esonerati dal pagamento del canone RAI i detentori di apparecchi radiofonici, purché collocati esclusivamente presso abitazioni private. Ricordiamo infine di aver recentemente presentato una proposta di legge, che speriamo di poter presto discutere in Parlamento, che prevede l’esonero dal pagamento del Canone Rai per tutti gli italiani residenti all’estero e proprietari di abitazione in Italia”, concludono i due deputati del Pd.
Fonte Inform
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