Dino Nardi (Uim Europa): “Canone Rai, aggiornamenti su dichiarazione di esonero e scadenze”

da | 27 Apr 2016

Tempo di lettura: 2 minuti

ZURIGO  – Da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE) sono arrivati, finalmente, gli ultimi chiarimenti a seguito delle recenti osservazioni del Consiglio di Stato.
Innanzitutto la scadenza per la presentazione della Dichiarazione di esonero dal pagamento del Canone RAI in bolletta elettrica – per non detenzione di un apparecchio TV – per il corrente anno, è stata prorogata al 16 maggio sia per quella online che cartacea.
Attenzione che tale Dichiarazione ha validità annuale e quindi va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di un apparecchio TV e va inoltrata dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso (per esempio la eventuale Dichiarazione per il 2017deve essere presentata dal prossimo 1° luglio ed entro il 31 gennaio 2017).
Per quanto, invece, riguarda la definizione di apparecchio TV si deve intendere un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale terrestre o satellitare direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Pertanto non costituiscono apparecchi televisivi i computer, smartphone, tablet ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.
Il nuovo modello di Dichiarazione per l’invio online
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/canone+tv/informazioni+generali+esonero+tv/indice+scheda+informazioni+generali
o per essere stampato ed inviato per posta raccomandata all’Agenzia delle Entrate (avendo cura di allegarvi copia di un documento di identità e della bolletta elettrica) deve essere utilizzato esclusivamente da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Pertanto è indispensabile che ogni iscritto all’AIRE verifichi la tipologia del proprio contratto di energia elettrica, ovvero se “Cliente residente” oppure “Cliente non residente” poiché in quest’ultimo caso non vi sarebbe l’addebito del Canone RAI.
(Dino Nardi, Coordinatore europeo della Uim-Unione Italiani nel Mondo)

   Fonte Inform

0 commenti

Diventa socio

Diventa socio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo

Dona il 5×1000 all’ABM

Dona il 5x1000 all'Associazione Bellunesi nel Mondo

Ascolta Radio ABM

Ascolta Radio ABM - voce delle Dolomiti

Entra nella community di Bellunoradici.net

Entra nella community di Bellunoradici.net

Visita il MiM Belluno

Visita il MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni

Scopri “Aletheia”

Scopri il Centro studi sulle migrazioni Aletheia

I corsi di Accademiabm.it

Iscriviti a un corso di Accademiabm.it - la piattaforma e-learning dell'Associazione Bellunesi nel Mondo

Share This
Open chat
1
Ciao, come possiamo aiutarti?
Skip to content
Design by DiviMania | Made with ♥ in WordPress