Italiani vaccinati e guariti all’estero: come ottenere il Green pass

da | 5 Ago 2021 | 0 commenti

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Anche i cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero potranno ottenere la certificazione verde Covid-19. Le modalità sono definite nella nuova circolare emanata ieri dal Ministero della Salute.

Per ottenere il Green pass – si legge nella circolare in questione – sarà necessario recarsi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale e presentare, oltre al documento di riconoscimento e all’eventuale codice fiscale, la seguente documentazione, in funzione della tipologia di certificazione verde Covid-19 richiesta.

Certificazione di vaccinazione

  • certificato vaccinale rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti:
    – dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
    – dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
    – date di somministrazione;
    – dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

    Per l’emissione della Certificazione verde Covid-19 sono validi al momento esclusivamente i seguenti vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA):
    – Comirnaty (PfizerBioNtech);
    – Spikevax (Moderna);
    – Vaxzevria (AstraZeneca);
    – Vaccine Janssen (Janssen-Johnson & Johnson).

Certificazione di guarigione

  • certificato di guarigione rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti:
    – dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
    – informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone molecolare positivo);
    – dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Le certificazioni di vaccinazione e guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in lingua inglese e, per la Provincia Autonoma di Bolzano, in lingua inglese o tedesca; in caso di altra lingua dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata.

Per quanto riguarda le richieste di “Green pass” a seguito di completamento del ciclo vaccinale con una sola dose dopo guarigione, il richiedente dovrà presentare entrambi i certificati rilasciati all’estero (vaccinazione e guarigione).

Altra situazione è quella di chi ha ricevuto solo la prima dose di vaccino all’estero (per ciclo vaccinale a più dosi). In questo caso, la certificazione verde relativa alla prima dose potrà essere richiesta solo se non siano già scaduti i termini di validità stabiliti in relazione al tempo massimo per la somministrazione della seconda dose (attualmente 42 giorni per i vaccini a mRNA Pfizer e Moderna e 84 giorni per AstraZeneca).

«In ogni caso – precisa la circolare ministeriale – al richiedente dovrà essere garantita la somministrazione della dose per il completamento del ciclo vaccinale».

Per tutti i casi citati, la documentazione presentata dal richiedente potrà essere validata esclusivamente da personale medico. A tal proposito, il Ministero spiega che «per l’inserimento dei dati del richiedente ai fini del rilascio della certificazione verde Covid-19, i Servizi Sanitari Regionali saranno abilitati per l’accesso a una specifica funzionalità disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria (TS) e l’amministratore di sicurezza locale del Sistema TS dovrà provvedere ad abilitare il personale addetto (…). I dati inseriti nel sistema TS confluiranno nella Piattaforma nazionale–DGC per generare in automatico la certificazione verde Covid-19 che l’interessato potrà acquisire, tramite l’AUTHCODE che riceverà via mail o SMS, dal sito www.dgc.gov.it o dall’APP IMMUNI, in combinazione con gli estremi della propria tessera sanitaria o, in mancanza, con quelli del documento di identità presentato al momento della richiesta, oppure tramite identità digitale SPID/CIE sempre sul sito www.dgc.gov.it o con APP IO».

Quanto fin qui esposto è valido, come precisato dalla circolare del Ministero, per «i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché [per] tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all’estero da Covid-19 (…) se si trovano già sul territorio italiano».

La circolare completa è disponibile sul sito: www.salute.gov.it

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