Anche i cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero potranno ottenere la certificazione verde Covid-19. Le modalità sono definite nella nuova circolare emanata ieri dal Ministero della Salute.
Per ottenere il Green pass – si legge nella circolare in questione – sarà necessario recarsi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale e presentare, oltre al documento di riconoscimento e all’eventuale codice fiscale, la seguente documentazione, in funzione della tipologia di certificazione verde Covid-19 richiesta.
Certificazione di vaccinazione
- certificato vaccinale rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti:
– dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
– dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
– date di somministrazione;
– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
Per l’emissione della Certificazione verde Covid-19 sono validi al momento esclusivamente i seguenti vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA):
– Comirnaty (PfizerBioNtech);
– Spikevax (Moderna);
– Vaxzevria (AstraZeneca);
– Vaccine Janssen (Janssen-Johnson & Johnson).
Certificazione di guarigione
- certificato di guarigione rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti:
– dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
– informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone molecolare positivo);
– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
Le certificazioni di vaccinazione e guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in lingua inglese e, per la Provincia Autonoma di Bolzano, in lingua inglese o tedesca; in caso di altra lingua dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata.
Per quanto riguarda le richieste di “Green pass” a seguito di completamento del ciclo vaccinale con una sola dose dopo guarigione, il richiedente dovrà presentare entrambi i certificati rilasciati all’estero (vaccinazione e guarigione).
Altra situazione è quella di chi ha ricevuto solo la prima dose di vaccino all’estero (per ciclo vaccinale a più dosi). In questo caso, la certificazione verde relativa alla prima dose potrà essere richiesta solo se non siano già scaduti i termini di validità stabiliti in relazione al tempo massimo per la somministrazione della seconda dose (attualmente 42 giorni per i vaccini a mRNA Pfizer e Moderna e 84 giorni per AstraZeneca).
«In ogni caso – precisa la circolare ministeriale – al richiedente dovrà essere garantita la somministrazione della dose per il completamento del ciclo vaccinale».
Per tutti i casi citati, la documentazione presentata dal richiedente potrà essere validata esclusivamente da personale medico. A tal proposito, il Ministero spiega che «per l’inserimento dei dati del richiedente ai fini del rilascio della certificazione verde Covid-19, i Servizi Sanitari Regionali saranno abilitati per l’accesso a una specifica funzionalità disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria (TS) e l’amministratore di sicurezza locale del Sistema TS dovrà provvedere ad abilitare il personale addetto (…). I dati inseriti nel sistema TS confluiranno nella Piattaforma nazionale–DGC per generare in automatico la certificazione verde Covid-19 che l’interessato potrà acquisire, tramite l’AUTHCODE che riceverà via mail o SMS, dal sito www.dgc.gov.it o dall’APP IMMUNI, in combinazione con gli estremi della propria tessera sanitaria o, in mancanza, con quelli del documento di identità presentato al momento della richiesta, oppure tramite identità digitale SPID/CIE sempre sul sito www.dgc.gov.it o con APP IO».
Quanto fin qui esposto è valido, come precisato dalla circolare del Ministero, per «i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché [per] tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all’estero da Covid-19 (…) se si trovano già sul territorio italiano».
La circolare completa è disponibile sul sito: www.salute.gov.it
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