Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a proposito dei requisiti necessari a ottenere gli incentivi fiscali per il rientro in Italia da parte di docenti e ricercatori residenti all’estero. A segnalarli è Angela Schirò, deputata eletta nella circoscrizione Estero, ripartizione Europa.
«L’Agenzia delle Entrate – spiega la parlamentare – ha ricordato che in virtù della legge n. 122/2010, e successive modifiche, i docenti e i ricercatori che si trasferiscono in Italia possono beneficiare dello sconto fiscale del 90% sul loro imponibile reddituale per cinque periodi di imposta successivi al momento in cui diventano fiscalmente residenti in Italia (ma anche fino a dieci se hanno figli minorenni a carico), al verificarsi delle seguenti condizioni:
- essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
- aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
- svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
- acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano».
«Un’altra condizione necessaria per l’applicazione dell’agevolazione – ricorda Schirò – è che il ricercatore mantenga la residenza in Italia durante il periodo di fruizione».
Per quanto riguarda l’attività da svolgere in Italia, «non assume rilievo – sottolinea la deputata – la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, l’importante è che l’attività di ricerca o di docenza si svolga presso una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca, pubblico o privato, o un’impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca».
Ulteriori chiarimenti sono disponibili sul sito: angela-schiro.com.
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