Pensioni Inps pagate all’estero: chiarimenti sul rimborso della tassazione

da | 31 Lug 2019 | 0 commenti

Tempo di lettura: 2 minuti

«Il pensionato che risiede all’estero ha diritto a non dovere pagare le tasse italiane sulla sua pensione Inps, in virtù delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali. Ciò nonostante a volte succede, per motivi tecnico-procedurali, che l’Inps tassi comunque la pensione alla fonte. In questo caso il pensionato può richiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle tasse pagate all’Italia». A chiarire la questione sono i parlamentari Pd eletti in Europa Laura Garavini, Angela Schirò e Massimo Ungaro. «In un recente interpello (n. 246/2019) – spiegano – l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la normativa e ha illustrato le modalità di rimborso. La vigente normativa nazionale stabilisce che le pensioni Inps corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano sono imponibili in Italia e che gli enti pensionistici eroganti (Inps) sono tenuti, in qualità di sostituti di imposta, ad operare le ritenute con le modalità previste dalla legge. Questa regola, però – ricordano Ungaro, Garavini e Schirò – cambia in presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali: infatti la quasi totalità di questo tipo di accordi stipulati dall’Italia stabilisce che le pensioni Inps debbano essere tassate nel Paese di residenza. Quindi l’Inps come sostituto di imposta può, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali, previa presentazione, da parte dei beneficiari della pensione, della documentazione idonea a giustificare l’esonero (in particolare la certificazione della residenza fiscale all’estero). Tuttavia – ricorda l’Agenzia delle Entrate – tale prassi amministrativa, avendo carattere facoltativo, non comporta un obbligo di adeguamento per il sostituto di imposta (l’Inps) che, in caso di incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle rispettive convenzioni per evitare le doppie imposizioni, o in caso di omessa domanda di esenzione da parte degli interessati, è tenuto ad assoggettare a tassazione i trattamenti pensionistici da esso corrisposti ai residenti all’estero».
Nel caso in cui il pensionato, pur avendone diritto, non sia esentato dall’imposta, quanto trattenuto dall’Inps all’atto del pagamento della pensione può essere richiesto a rimborso, presentando una specifica richiesta. «Le domande – concludono i parlamentari Dem – possono essere inoltrate, eventualmente avvalendosi dell’aiuto dei patronati, al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento dell’imposta, secondo le modalità stabilite nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013».

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