Doppia tassazione sulle pensioni Inps erogate in Brasile e Canada. Fabio Porta (Pd, ripartizione America meridionale): “Nuove regole e vecchi problemi”

da | 14 Apr 2016

Tempo di lettura: 3 minuti

ROMA – Il presidente del Comitato per gli italiani all’estero e la promozione del sistema Paese della Camera dei Deputati, Fabio Porta (Pd, ripartizione America meridionale) segnala “un passo avanti” nella gestione del sistema di tassazione delle pensioni Inps pagate in Brasile e Canada pur permanendo la questione della doppia tassazione per i pensionati Inps residenti in Brasile e i cui assegni superano i 5.000 dollari americani e residenti in Canada se superano i 12.000 dollari canadesi.

“Con un recente messaggio l’Inps rende noto di aver risolto il problema relativo alla tassazione Irpef a conguaglio nei mesi di gennaio e febbraio dell’anno successivo a quello di imposta, problema – ricorda Porta – che tanti disagi aveva creato ai pensionati italiani residenti in Brasile e Canada i quali si vedevano addebitati in due mesi tutta la tassazione dell’anno precedente. Infatti l’Inps informa nel suo messaggio che per limitare tali disagi creati dai conguagli di fine anno ai pensionati, la tassazione corrente per il periodo di imposta 2016 è stata provvisoriamente calcolata sulla base dei 10/12mi del totale conguaglio di fine anno 2015 e sarà imposta in 9 rate, a partire dal mese di aprile 2016 fino al mese di dicembre 2016. La tassazione definitiva per il periodo di imposta 2016 – aggiunge – sarà invece effettuata in sede di conguaglio fiscale a consuntivo, con esposizione nella Certificazione unica 2017. E si spera che sarà così anche per gli anni a venire”. Per il deputato eletto nella ripartizione America meridionale “giova tuttavia ricordare che le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali con Brasile e Canada si differenziano purtroppo da quasi tutte le altre convenzioni stipulate dall’Italia perché prevedono la possibilità della doppia tassazione, ancorché teoricamente evitabile con il farraginoso, lento – e nel caso del Brasile non rispettato – meccanismo della detrazione fiscale o del credito d’imposta”. “La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile (L. n. 844 del 29.11.1980), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede, all’art.18, una soglia di esenzione di 5.000 dollari statunitensi, corrispondenti a 4.506,49 europer l’anno d’imposta 2015, e, per l’eccedenza, la tassazione secondo le regole della legislazione fiscale italiana (tassazione ordinaria). La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada (Legge n. 42 del 24.3.2011), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede, all’art.18, una soglia di esenzione corrispondente alla somma equivalente di 12.000 dollari canadesi, pari a 8.459,28 europer l’anno d’imposta 2015, e l’applicazione sull’eccedenza dell’aliquota più favorevole tra il 15% e quella prevista dalla legislazione fiscale italiana. Ciò significa – afferma Porta – che tutti i pensionati residenti nei due Paesi e che sono titolari di pensioni eccedenti gli importi suindicati saranno tassati due volte su tale eccedenza, e cioè sia dal Paese di residenza (Brasile e Canada) che dal Paese erogatore (Italia)”.

   Fonte Inform

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