L’iscrizione all’Aire non esclude la residenza fiscale in Italia. I chiarimenti di Angela Schirò

da | 14 Set 2021 | 0 commenti

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«L’iscrizione all’Aire non garantisce l’esenzione dalle tasse italiane». Lo sottolinea in una nota Angela Schirò, deputata eletta all’estero (nella circoscrizione Europa), commentando una pronuncia della Cassazione sul tema.

«Recentemente – spiega Schirò – la Corte ha confermato con l’Ordinanza n. 18702 che ai fini dell’accertamento della residenza fiscale in Italia di una persona fisica occorre procedere, quando è il caso, a una valutazione complessiva degli interessi sia personali che professionali del contribuente. Per semplificare, la Corte di Cassazione ha innanzitutto ribadito che in tema di imposte sui redditi si richiedono per la configurabilità della residenza fiscale in Italia tre presupposti: il primo (formale) rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti e gli altri due (di fatto) costituiti dalla residenza o dal domicilio in Italia ai sensi del Codice civile».

«Ne consegue – aggiunge Schirò – che l’iscrizione di un cittadino all’Aire non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto (e questa è la parte dirimente secondo la Cassazione) abbia in Italia il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari e degli interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. Tale centro principale degli interessi vitali del contribuente va individuato, secondo la Cassazione, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente e in modo riconoscibile, e quindi in maniera permanente e non legata ad eventi occasionali».

La parlamentare riporta il caso specifico esaminato dalla Cassazione, in cui i giudici di primo e secondo grado avevano rigettato il ricorso di un contribuente evidenziando che questi aveva mantenuto nel territorio nazionale i propri interessi, in quanto la circostanza che avesse affittato un appartamento nel Principato di Monaco non era sufficiente a vincere la presunzione della residenza fiscale in Italia, dato che il soggetto in questione aveva interessi economici e di lavoro in Italia, dove aveva acquistato un immobile e dove rivestiva la carica di amministratore in una società. Sempre in Italia, inoltre, risiedevano moglie e figli del contribuente. Tutto ciò dimostrava che l’Italia fosse il centro degli interessi economici ed affettivi del contribuente.

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