Spostamenti tra Regno Unito e Italia. Nuove disposizioni in vigore dal 9 gennaio

da | 11 Gen 2021 | 0 commenti

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Nuove disposizioni sui viaggi dal Regno Unito all’Italia. A stabilirle l’Ordinanza del 9 gennaio 2021 emanata dal Ministro della Salute. 

«Tale Ordinanza – spiega l’Ambasciata d’Italia a Londra – prevede, in linea generale, il divieto di ingresso in Italia per coloro che abbiano soggiornato/transitato nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti al tentativo di ingresso in Italia. Il traffico aereo è consentito, ma solo a determinate condizioni». 

È permesso entrare in Italia dopo un soggiorno/transito nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti, a condizione di non presentare sintomi da Covid-19, ad alcune categorie di soggetti. Nello specifico:

  • le persone che hanno residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020;
  • le persone che si trovino in stato di assoluta necessità. 

Entrambe le condizioni devono essere attestate da autocertificazione. 

«A coloro che rientrino in una delle due categorie precedenti – precisa l’Ambasciata – l’ingresso in Italia è consentito, a condizione di: 

  • presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 
  • effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il secondo test è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto; 
  • indipendentemente dal risultato del test, sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio». 

A coloro che non rientrano nei criteri indicati, ossia residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020 o assoluta necessità, continua ad applicarsi il divieto di ingresso. 

A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione, le disposizioni contenute nell’Ordinanza del Ministro della Salute non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Non sono previste altre eccezioni. 

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito: amblondra.esteri.it.

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