Riportiamo una nota dei parlamentari del Partito Democratico Laura Garavini, Massimo Ungaro e Angela Schirò che chiarisce alcuni aspetti sulla questione della residenza fiscale per chi si trova all’estero.
RESIDENZA FISCALE IN ITALIA
«Un soggetto considerato fiscalmente residente in Italia (art. 3 del Tuir) – sottolineano i parlamentari del Pd – deve essere ivi tassato per i redditi che ha conseguito ovunque nel mondo (principio della world wide taxation adottato dall’Italia), mentre il soggetto fiscalmente non residente nel territorio italiano verrà qui tassato solo sui redditi che ha prodotto in Italia, siano essi redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi fondiari, redditi di capitale o redditi diversi». Fondamentale, quindi, la corretta individuazione della residenza fiscale, e a tal proposito Garavini, Ungaro e Schirò precisano: «Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta abbiano uno dei seguenti requisiti:
- essere iscritte nelle anagrafi della popolazione residente in Italia;
- non sono iscritte nelle anagrafi (ad esempio perché iscritte all’Aire-anagrafe degli italiani residenti all’estero), ma hanno nel territorio dello Stato alternativamente il domicilio ai sensi del Codice Civile (Art. 43) cioè hanno ivi stabilito la sede principale dei loro affari ed interessi, anche morali e sociali (ad esempio il coniuge, i figli) oppure la residenza ai sensi del Codice Civile (Art. 43), cioè la loro dimora abituale, ossia il luogo nel quale normalmente si trovano.
Tali requisiti sono alternativi e non concorrenti: è quindi sufficiente che sussista uno solo di essi perché il contribuente sia considerato fiscalmente residente in Italia».
Sono inoltre considerati fiscalmente residenti in Italia «i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministero delle Finanze».
RESIDENZA FISCALE ALL’ESTERO
Quando non sussistono i requisiti sopra elencati, il cittadino è considerato fiscalmente residente all’estero. Di conseguenza, sarà tenuto a dichiarare ai fini della tassazione in Italia soltanto i redditi percepiti nel nostro Paese.
Nel caso si renda necessario comprovare la propria residenza al di fuori del territorio italiano, la documentazione ufficialmente accettata è la seguente:
- «l’iscrizione all’Aire;
- iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici del Paese estero;
- stipula di contratti di acquisto, locazione di immobili residenziali, fatture, ricevute di erogazione di gas, luce, telefono pagati nel Paese estero;
- movimentazione a qualsiasi titolo di attività finanziarie all’estero;
- eventuale iscrizione nelle liste elettorali;
- assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società;
- mancanza in Italia di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo».







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