Riportiamo un comunicato di Marco Fedi e Fabio Porta, Deputati eletti all’estero per il Pd
La legge di Bilancio per il 2018 ha disposto la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia – lettera b), comma 3, Articolo 1, Legge n. 205/2017 – fino ad una spesa massima di 96.000 euro, indicati dal Testo Unico dell’Imposta sui Redditi (articolo 16-bis, comma1).Le novità previste a partire dal 1° gennaio 2018 sono numerose: si va dalla conferma della proroga del bonus ristrutturazioni e mobili, alle nuove aliquote di detrazione per l’Ecobonus per lavori iniziati a partire dal 1° gennaio 2018, per arrivare all’introduzione del bonus verde, ovvero la detrazione del 36% e fino a 5.000 euro di spesa per la cura di giardini e terrazzi privati.
Nel loro comunicato, Fedi e Porta illustrano il “bonus ristrutturazioni”
«Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Ma quali sono gli interventi di ristrutturazione edilizia i cui costi possono essere detratti anche dai proprietari di immobili in Italia residenti all’estero i quali pagano l’Irpef?
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
c) gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
e) i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi e per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
f) gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) altri interventi e spese indicati dalla legge comprese le misure antisismiche.
A partire dal 1° gennaio 2019 il bonus per lavori di ristrutturazione edilizia tornerà alla misura originaria prevista dall’art. 16-bis del TUIR: la norma originaria prevede una detrazione Irpef pari al 36% delle spese sostenute, fino al limite di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. È stato disposto infine la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018 della detrazione al 50 per cento per le spese relative all’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.Per quanto riguarda le modalità, gli adempimenti vari e la certificazione consigliamo di rivolgersi direttamente agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate oppure ad un patronato competente in materia».
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