Agevolazioni fiscali per chi rientra in Italia dall’estero. Dall’Agenzia delle Entrate è arrivato un chiarimento a proposito dei lavoratori che tornano per svolgere un’attività in “smart working” alle dipendenze di un datore di lavoro straniero.
Il tema è quello del “Regime fiscale per gli impatriati”, un regime speciale applicabile anche ai redditi da lavoro dipendente in “smart working” prodotti in Italia, come appunto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in una recente risposta (n. 596/2021) fornita a un quesito posto da un connazionale rientrato dagli Stati Uniti.
Significa, dunque, che per la validità del regime speciale non è necessario che l’attività lavorativa sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato italiano, essendo tale regime riconosciuto anche a chi lavora alle dipendenze di un’azienda con sede all’estero e a chi opera per committenti non residenti in Italia.
In generale, i requisiti fondamentali per beneficiare delle agevolazioni sono:
- trasferire la residenza nel territorio dello Stato italiano;
- non essere stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
- risiedere in Italia per almeno due anni successivi al trasferimento;
- svolgere l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Sono inoltre destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell’Unione europea, o di uno Stato extra Ue con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi due anni o più, oppure abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi due anni o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito: angela-schiro.com.







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