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«A causa dell’elevato livello dei contagi il governo austriaco ha deciso di inasprire le misure di prevenzione» anti-Covid. Lo segnala ai connazionali in Austria l’Ambasciata d’Italia a Vienna, spiegando quali sono le disposizioni in vigore dall’8 novembre. Nello specifico:
- «obbligo della certificazione 2G (certificato di vaccinazione o avvenuta guarigione negli ultimi sei mesi) per: servizi a stretto contatto con il cliente (parrucchieri, massaggiatori, estetisti), gastronomia (ristoranti, caffè), locali notturni, mercatini dell’Avvento, strutture alberghiere, teatri, cinema, teatri dell’opera, sale per eventi di cabaret, concerti, aree concerti e altre istituzioni culturali (non serve il “2G” nei musei dove c’è l’obbligo della mascherina FFP2), centri sportivi, palestre e altri centri per il tempo libero, visitatori agli ospedali e case di cura (in ambienti chiusi c’è anche l’obbligo della mascherina FFP2). Fino al 6 dicembre, il 2G è considerato valido anche con la prima dose di vaccino più un test PCR;
- obbligo della certificazione 3G (certificato di vaccinazione, guarigione oppure test molecolare o antigenico) sul posto di lavoro. La prova di anticorpi neutralizzanti non è più considerata valida ai sensi della certificazione 3G;
- per eventi e manifestazioni con più di venticinque partecipanti: obbligo della certificazione 2G (vaccinazione, guarigione); per eventi con più di cinquanta partecipanti: obbligo della certificazione 2G, obbligo della notifica dell’evento, nomina di un responsabile Covid-19 e predisposizione di un piano di prevenzione; per eventi con oltre duecentocinquanta partecipanti: obbligo della certificazione 2G, obbligo della notifica dell’evento, nomina di un responsabile Covid-19, piano di prevenzione, autorizzazione da parte delle autorità distrettuali;
- obbligo delle mascherine FFP2 in tutti i supermercati, negozi, centri commerciali, nei musei e biblioteche, nei mezzi pubblici;
- la validità dei certificati di vaccinazione è di nove mesi a partire dalla somministrazione della seconda dose. Trascorso tale periodo serve la terza dose per un Green pass valido. Per il vaccino Janssen è obbligatoria una seconda dose a partire dal 3 gennaio 2022;
- i bambini fino a 12 anni sono esentati dall’obbligo della certificazione 2G. Per i ragazzi fino a 15 anni è considerato valido il cosiddetto “pass ninja” (con test obbligatori a scuola) per l’accesso a ristoranti, cinema, seggiovie e simili. Per tutti i ragazzi di età superiore ai 15 anni si applicano invece le stesse disposizioni in vigore per degli adulti».
Già dal primo novembre è richiesto il Green pass (con vaccino, guarigione o test negativo) per accedere al proprio posto di lavoro. La norma si applica a tutti i posti di lavoro nei quali «non può essere escluso il contatto fisico con altre persone».
Fino al 14 novembre è in vigore un periodo transitorio durante il quale chi è sprovvisto della certificazione verde deve indossare una mascherina FFP2 per tutta la durata della giornata lavorativa.
Le sanzioni, in caso di mancato rispetto della norma, sono di importo fino a 500 euro per i dipendenti che accedono al posto di lavoro senza certificazione verde e fino a 3.600 euro per i datori di lavoro che non effettuano i controlli.
Per ulteriori dettagli si rimanda al sito: ambvienna.esteri.it.







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