IMU: la Commissione Esteri auspica che l’equiparazione tra abitazione principale e unità immobiliare posseduta da cittadini italiani all’estero sia disposta per legge

da | 12 Dic 2013

Tempo di lettura: 3 minuti

calcolo_imuLa Commissione Esteri del Senato, nella seduta di ieri, ha esaminato in sede consultiva il ddl n. 1188 di conversione del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia

Il relatore Claudio Micheloni, eletto all’estero nella ripartizione Europa per il Pd, ha ricordato che il provvedimento, diretto principalmente ad escludere il versamento della seconda rata dell’IMU per alcune tipologie di immobili, sarà applicabile, laddove i Comuni lo prevedano, anche agli immobili adibiti ad abitazione principale dei cittadini italiani residenti all’estero.

Richiamando una recente risoluzione approvata dal Comitato per le questioni degli italiani all’estero del Senato, da lui presieduto, Micheloni ha proposto – e la Commissione ha convenuto -di esprimere un parere favorevole, con l’auspicio che l’equiparazione tra abitazione principale e unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero sia disposta direttamente dalla legge, invece che restare una mera facoltà dei singoli Comuni.

Qui di seguito, il testo del parere favorevole, con osservazione, alla sesta Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

“La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

 preso atto che esso è principalmente diretto ad abolire il versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) per alcune tipologie di immobili già oggetto di esclusione dalla prima rata del tributo, nonché a perseguire in modo più efficace gli obiettivi di finanza pubblica attraverso operazioni di dismissione di immobili pubblici;

atteso che la norma richiamata consente ai comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta, fra gli altri,  dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata;

rilevato inoltre che l’intervento normativo è finalizzato anche a conferire certezza al quadro normativo concernente i partecipanti al capitale della Banca, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa e indipendenza riconosciuti dai Trattati Europei, dallo Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e dall’ordinamento interno;

considerata la risoluzione approvata dal Comitato per le questioni degli italiani all’estero che ha impegnato il Governo ad operare nella direzione di un riassetto dell’imposizione fiscale sulle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risultino locate o concesse in comodato d’uso gratuito;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

che si consideri, in sede di conversione del decreto-legge in esame, l’opportunità che l’equiparazione tra abitazione principale e unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato sia disposta direttamente con legge, invece che restare una mera facoltà in capo ai Comuni”.

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