SAIG – Alessandra Testaguzza e Carmelo Vaccaro: Amnistia fiscale e scambio automatico di informazioni tra l’Italia e Svizzera

da | 9 Mar 2016

Tempo di lettura: 6 minuti

GINEVRA – Ormai è ufficiale: lo scorso martedì 1 marzo il Consiglio degli Stati ha approvato, per 42 voti senza opposizioni, il protocollo che ha modificato la convenzione contro la doppia imposizione sottoscritto tra Italia e Svizzera a Milano a febbraio 2015. Dunque Italia e Svizzera potranno scambiarsi in modo automatico le informazioni fiscali. Questo accordo prevede la comunicazione, su domanda, di informazioni secondo gli standards attuali dell’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). E, una volta entrato in vigore, la Svizzera sarà cancellata dalle “liste nere” italiane e ciò permetterà di migliorare i rapporti economici tra i due paesi. Non vi saranno scambi di informazioni prima del 2018. Per maggiori informazioni: www.rts.ch/info/suisse.
Ma in cosa consiste esattamente “lo scambio di informazioni automatico”? Spieghiamo in modo semplice: lo scambio di informazioni automatico obbliga gli istituti finanziari presso i quali i non residenti hanno aperto dei conti bancari (compresi i conti aperti attraverso delle strutture interposte), di trasmettere alle loro amministrazioni fiscali non solo le informazioni relative a tutti i tipi di rendite di investimento (interessi, dividenti, rendite derivanti da contratti di assicurazioni-vita, etc) ma anche i saldi dei conti. Le amministrazioni fiscali hanno l’obbligo, poi, di trasmettere queste informazioni all’amministrazione fiscale dei paesi di residenza dei detentori dei conti bancari.
A livello europeo, la direttiva 2014/107 del 9 dicembre 2010 obbliga gli Stati membri dell’Unione europea a scambiare automaticamente, a partire dal 2017, le informazioni su interessi, dividendi e rendite analoghe, sui saldi bancari e sui prodotti di vendita di attivi finanziari.
E la Svizzera come si è posta rispetto a questi accordi? La Svizzera ha sottoscritto con l’OCDE, il 15 ottobre 2013, la convenzione multilaterale riguardante l’assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale che prevede lo scambio automatico delle informazioni. La Svizzera ha anche concluso, il 19 marzo 2015, un accordo con l’UE, per gli stessi motivi. In applicazione di questo accordo e, a seguito del voto favorevole del Consiglio nazionale svizzero, la raccolta delle informazioni bancarie sarà effettuata a partire dal 2017, con uno scambio di informazioni automatico a partire dal 2018 tra la Svizzera ed i 28 paesi membri dell’Unione europea.
Ne consegue che, salvo a voler (o poter) spostare i propri averi in quei paesi che non si sono obbligati a scambiare le informazioni in modo automatico con altri paesi (tipo Panama), i contribuenti detentori di conti in Svizzera o in Europa, dovranno mettersi in regola prima che l’amministrazione disponga dei mezzi per scoprire i loro conti bancari. E bisogna anche tenere conto che l’amministrazione torna indietro di 10 anni (dal 2006).
Ci corre l’obbligo, a questo proposito, di dare un consiglio a quanti siano convinti che, procedendo a chiudere i conti correnti bancari in Italia durante l’anno in corso o il prossimo anno, sfuggiranno ai controlli automatici previsti a partire dal 1 gennaio 2018. La maggior parte delle persone non sa, infatti, che i primi controlli che verranno effettuati d’ufficio saranno proprio sui conti correnti che sono stati chiusi negli ultimi 2 o 3 anni. Attenzione, quindi, a non prendere decisioni affrettate senza considerarne le conseguenze.
Dunque, se l’approvazione del protocollo citato in apertura riguarda in modo specifico la comunicazione dei dati sui conti bancari aperti in Svizzera da residenti in Italia, gli altri accordi firmati tra Svizzera e Europa, riguardano i residenti stranieri in Svizzera.
Per questo la Svizzera, come ormai noto ai più, ha predisposto una amnistia fiscale nel 2010, proprio per permettere ai contribuenti di autodenunciarsi prima dell’entrata in vigore della normativa sullo scambio automatico.
Il corollario di questa premessa, ai fini dell’articolo odierno, risiede nella domanda che molti si stanno ponendo: cosa accade se alcuni hanno usufruito, negli anni passati, o ancora oggi usufruiscono, degli aiuti sociali svizzeri, omettendo di dichiarare di essere proprietari di immobili o detentori di conti bancari in Italia (o anche in altri paesi dell’UE)? E ancora: in caso di scoperta d’ufficio da parte della pubblica amministrazione, quali rischi potrebbero correre coloro che hanno chiesto ed ottenuto degli aiuti sociali (SPC, Hospice général, EMS, chomage, caisse maladie, etc) senza dichiarare, come detto, di possedere beni all’estero?
La risposta non è semplice. Anzitutto andrà valutato caso per caso per poi cercare una soluzione possibile. In alcuni casi si tratterà certamente, quanto meno, di limitare i danni.
In questa sede ci dovremo limitare ad alcune informazioni preliminari di carattere generale dal momento che intendiamo continuare a seguire la metodica ormai consolidata dalla SAIG: cercare di dare sempre informazioni sicure e soltanto dopo la consultazione con le persone responsabili dei vari uffici amministrativi e/o enti sociali. E, dunque, attraverso la rete dell’organizzazione della SAIG, stiamo già prendendo contatti con gli uffici addetti per avere degli incontri ad hoc. Questo significa che soltanto dalle prossime pubblicazioni potremo dare contezza di quanto emerso da questi incontri e suggerire il percorso migliore da seguire per ciascuna situazione.
Detto questo, possiamo cominciare, intanto a fare un po’ di chiarezza: non tutti gli aiuti ricevuti saranno oggetto di eventuali contenziosi, in caso di possesso di beni non dichiarati al momento della richiesta. Per quanto riguarda le “prestations de l’assurance-chômage”, ad esempio, possiamo già anticipare che si tratta di prestazioni (indennità di disoccupazione) che vengono erogate soltanto nel caso in cui il lavoratore abbia lavorato per almeno 12 mesi negli due anni antecedenti l’iscrizione allo “chômage”; sia residente in Svizzera e sia stato licenziato. Insomma che abbia versato, tramite il datore di lavoro, le cotizzazioni. Il diritto del lavoratore, dunque, è un diritto acquisito mediante il pagamento, nel periodo in cui lavorava, dell’assicurazione obbligatoria cui sono soggetti i dipendenti. Il fatto di possedere o meno dei beni (mobili o immobili, in Svizzera o all’estero) non incide affatto su questo diritto acquisito dal momento in cui si inizia a lavorare.
Al contrario, per quanto riguarda, ad esempio, l’SPC (Service des prestations complémentaires) il formulario pubblicato sul sito istituzionale, sembra abbastanza chiaro: la prima dichiarazione d’onore che spetta al richiedente fare, è quella che attesta che le indicazioni da inserire da parte del richiedente, sono “complete, vere e che il richiedente non dispone di altri beni, né rendite”, pena un possibile procedimento penale e la restituzione delle prestazioni complementari ricevute. L’obbligo di fornire tali indicazioni, sussiste sia al momento della richiesta, sia in un momento successivo in caso di cambiamento della situazione economica inizialmente prospettata. Ciò significa che se al momento del deposito della richiesta il richiedente non aveva beni, gli corre l’obbligo di comunicare qualsiasi cambiamento economico successivo. Ora, riteniamo che il fatto di essere beneficiari di somme di denaro all’estero e non dichiarate in Svizzera, rappresenti senza dubbio un problema rilevante, relativamente a questo tema. Non sappiamo ancora, però, come si pone chi eroga questo tipo di prestazioni complementari rispetto ad un beneficiario che, successivamente alla richiesta, sia divenuto proprietario di un bene immobile all’estero che non produce una rendita specifica.
Stesso discorso per quanto riguarda l’Hospice général che presuppone la mancanza di altri mezzi di sussistenza.
Cosa fare se si rientra in uno di questi casi? Non c’è, come detto, una risposta unica per tutti, ma si dovrà valutare caso per caso. Ci riserviamo, però, di dare risposte più certe una volta che la SAIG ed i suoi collaboratori avranno studiato tali tematiche direttamente presso i responsabili addetti ai rispettivi uffici.
(Alessandra Testaguzza e Carmelo Vaccaro – SAIG – Società delle Associazioni Italiane di Ginevra)

   Fonte Inform

0 commenti

Diventa socio

Diventa socio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo

Dona il 5×1000 all’ABM

Dona il 5x1000 all'Associazione Bellunesi nel Mondo

Ascolta Radio ABM

Ascolta Radio ABM - voce delle Dolomiti

Entra nella community di Bellunoradici.net

Entra nella community di Bellunoradici.net

Visita il MiM Belluno

Visita il MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni

Scopri “Aletheia”

Scopri il Centro studi sulle migrazioni Aletheia

I corsi di Accademiabm.it

Iscriviti a un corso di Accademiabm.it - la piattaforma e-learning dell'Associazione Bellunesi nel Mondo

Share This
Open chat
1
Ciao, come possiamo aiutarti?
Skip to content
Design by DiviMania | Made with ♥ in WordPress