Nuove misure anti-Covid. Dalla Farnesina i dettagli per chi arriva da Brasile, Austria e Regno Unito

da | 15 Feb 2021 | 0 commenti

Tempo di lettura: 5 minuti

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Nuove misure anti-Covid in Italia. Il Ministero della Salute ha stabilito alcune regole specifiche per gli ingressi nel nostro Paese da Brasile, Austria e Regno Unito. A fare il punto della situazione è la Farnesina, che sul proprio sito riporta le novità nel dettaglio.

Brasile
In caso di soggiorni o transiti in Brasile nei 14 giorni antecedenti, l’ingresso in Italia è consentito solamente alle seguenti categorie di persone (purché non manifestino sintomi da Covid-19): 

  • coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da prima de 13 febbraio 2021; 
  • i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e delle forze di polizia, nell’esercizio delle loro funzioni; 
  • coloro che sono stati espressamente autorizzati dal Ministero della Salute, per inderogabili motivi di necessità. 

In questi casi, l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina: 

  • obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo; 
  • obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone deve essere effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto; 
  • obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test, alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio; 
  • obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena. 

L’equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all’obbligo di isolamento fiduciario (a meno che non compaiano sintomi di Covid-19), ma deve comunque sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, oppure entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. 

Austria 
Dal 14 febbraio al 5 marzo 2021, in caso di soggiorni o transiti in Austria di durata superiore alle 12 ore nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, l’ingresso stesso è consentito secondo la seguente disciplina: 

  • obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo; 
  • obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; 
  • obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test, alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio; 
  • obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena. 

Per chi entra dall’Austria sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento. I dettagli sono indicati sul sito: www.esteri.it.

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
In caso di soggiorni o transiti nel Regno Unito nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito solamente: 

  • a coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020;
  • a quanti hanno un motivo di assoluta necessità. 

In questi casi, l’ingresso nel territorio nazionale è consentito secondo la seguente disciplina: 

  • obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo; 
  • obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone deve essere effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto; 
  • obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test, alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. 

Anche in questo caso, l’equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all’obbligo di isolamento fiduciario (a meno che non compaiano sintomi di Covid), ma deve comunque sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, oppure entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

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