Norme per la successione in Spagna. L’avvocato informa

da | 11 Giu 2019 | 0 commenti

Tempo di lettura: 3 minuti

Il Comites di Madrid informa i connazionali sulle norme di successione in Spagna.
Di seguito il contributo di Maria Eugenia Alvarez Gonzalez, avvocato che opera sia in Italia che in Spagna.
«Anzitutto bisogna precisare che la successione per causa di morte determina il subingresso di un soggetto ad altro nella titolarità dell’intero patrimonio, rimasto sprovvisto, per effetto della morte del titolare. Esistono due forme di successione: a) la successione testamentaria: allorquando la persona deceduta ha redatto il testamento, strumento giuridico che per eccellenza costituisce espressione dell’autonomia privata, e di conseguenza l’eredità si devolve alla persona o persone ivi indicate. La successione testamentaria può essere a titolo universale quando l’erede subentra nella universalità dei beni o in una quota di essi definita da una frazione aritmetica ed ha caratteristiche ben precise, oppure, a titolo particolare quando si subentra al defunto in uno o più rapporti o diritti reali ben determinati, in tal caso il soggetto assume la specifica qualifica di legatario. b) La successione legittima: quando la persona deceduta abbia deciso di non disporre del proprio patrimonio con testamento, l’intera massa ereditaria si devolverà ai suoi parenti, definiti legittimari, secondo l’ordine indicato dal codice civile venendo privilegiato sia il rapporto coniugale che il rapporto di parentela con il defunto entro il sesto grado. In mancanza di questi soggetti sarà lo Stato ad ereditare il patrimonio della persona deceduta.
La legge riserva, con tassative eccezioni, una quota di eredità definita legittima al coniuge, ai figli e agli ascendenti della persona deceduta. La quota di legittima varia in funzione del numero dei legittimari. In base al Regolamento UE n. 650/2012, la successione può essere regolata dal tribunale dell’ultimo paese dell’UE in cui il defunto ha vissuto oppure da un notaio di qualsiasi paese dell’UE; salvo che il de cuius non abbia scelto che la successione venga regolata dalla legge italiana, si applicherà la normativa spagnola.
La scelta della legge applicabile alla successione è di notevole importanza per stabilire le quote ereditarie e procedere alla divisione del patrimonio relitto. La legge italiana attribuisce agli eredi legittimi il diritto intangibile ad una quota di patrimonio (quota di riserva) indipendentemente dalle eventuali disposizioni testamentarie. Al coniuge (a cui aspetta comunque il diritto di abitazione della casa coniugale) viene riservato ½ del patrimonio se concorre alla successione da solo oppure 1/3 o ¼ del patrimonio si concorre alla successione rispettivamente con un figlio o più figli.La legge spagnola stabilisce che l’eredità si divida in tre quote, la legittima stretta costituita da un terzo dell’intero patrimonio relicto riservata agli eredi legittimi, il terzo di accrescimento a beneficio di taluni degli eredi legittimi secondo la volontà del de cuius e la quota di libera disposizione costituita dal rimanente terzo del patrimonio.
L’erede potrà accettare l’eredita pura e semplicemente subentrando nella totalità dei rapporti attivi e passivi del defunto verificandosi, in tale ipotesi, la confusione del patrimonio personale con le sostanze ereditate. Per evitare la riunione dei patrimoni, il personale e l’ereditario, che significherebbe rispondere con i beni personali dei debiti ereditari se questi superano l’attivo, l’erede dovrà accettare l’eredità con beneficio di inventario.
L’alternativa al testamento è il trust testamentario che consente di pianificare il passaggio generazionale della ricchezza per la tutela di particolari esigenze, come ad esempio la tutela di soggetti deboli o della redditività di impresa. Infatti, esiste la possibilità da parte del de cuius di conferire dei beni in trust, istituto giuridico in virtù del quale una o più persone, disponenti, trasferiscono beni e diritti sotto la disponibilità del trustee che assume l’obbligo di amministrarli, nell’interesse del beneficiario.
Il trust gode di benefici fiscali perché al Disponente è dato il vantaggio di garantirsi un passaggio successorio alle condizioni fiscali attuali mentre i Beneficiari, nel momento in cui subentreranno in possesso dei beni conferiti in trust, non dovranno pagare più nessuna imposta».

Fonte: www.comitesspagna.info

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