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Coronavirus: nuove norme per gli ingressi in Italia dall’estero. Abolito lo speciale regime restrittivo precedentemente in vigore per gli arrivi da Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka. I quattro Paesi rientrano ora nella disciplina generale prevista per le nazioni dell’elenco E.
L’ingresso in Italia è dunque consentito esclusivamente per esigenze di lavoro, di studio, di salute o di assoluta urgenza. Arrivo permesso, inoltre, ai cittadini italiani, Ue, Schengen e loro familiari; ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari; alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani, Ue, Schengen, soggiornanti di lungo periodo, che devono raggiungere l’abitazione, il domicilio o la residenza del partner in Italia. Possono fare ingresso in Italia anche gli atleti partecipanti a competizioni sportive di interesse nazionale e i loro accompagnatori. Chi fa ingresso in Italia dai Paesi dell’elenco E deve:
- compilare il modulo digitale di localizzazione del passeggero;
- presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo;
- sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per dieci giorni. Al termine dell’isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico.
Aggiornata anche la lista dei Paesi inclusi negli elenchi C e D, che ora comprendono, nel C: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco; nel D: Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kuwait, Israele, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Uruguay, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.
Chi fa ingresso in Italia avendo nei 14 giorni precedenti soggiornato o transitato nei Paesi della lista C deve:
- compilare il modulo digitale di localizzazione del passeggero;
- presentare la certificazione verde Covid-19 che attesti il completamento del ciclo vaccinale anti-SARS-CoV-2 da almeno quattordici giorni oppure l’avvenuta guarigione o ancora l’effettuazione di un test con esito negativo.
In caso di mancata presentazione delle attestazioni diventa obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di cinque giorni, al termine dei quali è obbligatorio sottoporsi a tampone (test molecolare o antigenico).
Chi entra in Italia avendo soggiornato o transitato negli Stati dell’elenco D nei 14 giorni precedenti all’ingresso deve:
- compilare il modulo digitale di localizzazione del passeggero,
- presentare un’attestazione di essersi sottoposto a tampone risultato negativo;
- presentare la certificazione verde Covid-19 che attesti il completamento del ciclo vaccinale anti- SARS-CoV-2 da almeno quattordici giorni. In mancanza della certificazione Covid (e fermo restando l’obbligo di tampone), è necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per cinque giorni; al termine dell’isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico.
Solo chi proviene da Canada, Giappone e Stati Uniti può esibire, come Certificazione verde, anche la certificazione attestante l’avvenuta guarigione da Covid-19.
Tutti i dettagli sulle norme che regolano i viaggi da e per l’Italia sono disponibili sul sito www.esteri.it, nel focus “Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia”.
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