Ingressi in Italia dall’estero. Da febbraio basterà il Green pass per chi arriva da Paesi europei

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Nuova ordinanza del Ministero della Salute per regolare gli arrivi in Italia dall’estero.

Dal 1° febbraio i viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Unione europea, oltre che da Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco, non dovranno più esibire, per fare ingresso in Italia, l’esito negativo di un tampone in aggiunta alla Certificazione Covid. Sarà infatti sufficiente il possesso del Green pass base, ossia quello che si ottiene con vaccinazione, guarigione o test.

Prorogate fino al 15 marzo 2022, invece, le disposizioni riguardanti gli ingressi da Regno Unito e Irlanda del nord, per i quali è ancora prevista l’esecuzione di un test (nelle 48 ore precedenti se molecolare o nelle 24 ore precedenti se antigenico).

Nella stessa ordinanza vengono inoltre prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure relative ai “Corridoi turistici Covid-free”. Misure che fin qui hanno riguardato Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam) e che ora vengono estese anche agli spostamenti verso Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it e al Focus su “Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia” presente sul sito della Farnesina.

Italiani vaccinati e guariti all’estero: come ottenere il Green pass

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Anche i cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero potranno ottenere la certificazione verde Covid-19. Le modalità sono definite nella nuova circolare emanata ieri dal Ministero della Salute.

Per ottenere il Green pass – si legge nella circolare in questione – sarà necessario recarsi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale e presentare, oltre al documento di riconoscimento e all’eventuale codice fiscale, la seguente documentazione, in funzione della tipologia di certificazione verde Covid-19 richiesta.

Certificazione di vaccinazione

  • certificato vaccinale rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti:
    – dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
    – dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
    – date di somministrazione;
    – dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

    Per l’emissione della Certificazione verde Covid-19 sono validi al momento esclusivamente i seguenti vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA):
    – Comirnaty (PfizerBioNtech);
    – Spikevax (Moderna);
    – Vaxzevria (AstraZeneca);
    – Vaccine Janssen (Janssen-Johnson & Johnson).

Certificazione di guarigione

  • certificato di guarigione rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti:
    – dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
    – informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone molecolare positivo);
    – dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Le certificazioni di vaccinazione e guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in lingua inglese e, per la Provincia Autonoma di Bolzano, in lingua inglese o tedesca; in caso di altra lingua dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata.

Per quanto riguarda le richieste di “Green pass” a seguito di completamento del ciclo vaccinale con una sola dose dopo guarigione, il richiedente dovrà presentare entrambi i certificati rilasciati all’estero (vaccinazione e guarigione).

Altra situazione è quella di chi ha ricevuto solo la prima dose di vaccino all’estero (per ciclo vaccinale a più dosi). In questo caso, la certificazione verde relativa alla prima dose potrà essere richiesta solo se non siano già scaduti i termini di validità stabiliti in relazione al tempo massimo per la somministrazione della seconda dose (attualmente 42 giorni per i vaccini a mRNA Pfizer e Moderna e 84 giorni per AstraZeneca).

«In ogni caso – precisa la circolare ministeriale – al richiedente dovrà essere garantita la somministrazione della dose per il completamento del ciclo vaccinale».

Per tutti i casi citati, la documentazione presentata dal richiedente potrà essere validata esclusivamente da personale medico. A tal proposito, il Ministero spiega che «per l’inserimento dei dati del richiedente ai fini del rilascio della certificazione verde Covid-19, i Servizi Sanitari Regionali saranno abilitati per l’accesso a una specifica funzionalità disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria (TS) e l’amministratore di sicurezza locale del Sistema TS dovrà provvedere ad abilitare il personale addetto (…). I dati inseriti nel sistema TS confluiranno nella Piattaforma nazionale–DGC per generare in automatico la certificazione verde Covid-19 che l’interessato potrà acquisire, tramite l’AUTHCODE che riceverà via mail o SMS, dal sito www.dgc.gov.it o dall’APP IMMUNI, in combinazione con gli estremi della propria tessera sanitaria o, in mancanza, con quelli del documento di identità presentato al momento della richiesta, oppure tramite identità digitale SPID/CIE sempre sul sito www.dgc.gov.it o con APP IO».

Quanto fin qui esposto è valido, come precisato dalla circolare del Ministero, per «i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché [per] tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all’estero da Covid-19 (…) se si trovano già sul territorio italiano».

La circolare completa è disponibile sul sito: www.salute.gov.it

Ingressi in Italia dall’estero. Nuova ordinanza del Ministero della Salute

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Novità per gli spostamenti verso l’Italia dall’estero. Il Ministero della Salute ha emanato una nuova ordinanza che dispone alcune modifiche alle regole anti-Covid previste per gestire gli ingressi nel nostro Paese. 

Le modifiche riguardano in particolare gli arrivi da Regno Unito (inclusi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche a Cipro), Canada, Giappone, Stati Uniti, India, Bangladesh e Sri Lanka. La nuova ordinanza è in vigore dal 21 giugno al 30 luglio 2021. Resta sempre valido, per chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori ammessi, l’obbligo di presentare una delle certificazioni verdi Covid-19 da cui risulti, alternativamente: 

  • l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del ciclo vaccinale;
  • l’avvenuta guarigione dal Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; 
  • l’effettuazione, nelle quarantotto ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 

Le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato terzo sono riconosciute come equivalenti a quelle citate. 

L’ingresso può avvenire a condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione, ossia la compilazione del modulo di localizzazione in formato digitale.

Queste le principali novità.

Regno Unito
Chi fa ingresso in Italia avendo soggiornato o transitato nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti è tenuto a osservare 5 giorni di isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora, previa comunicazione del proprio ingresso al Dipartimento dell’azienda sanitaria locale competente per territorio. Obbligatorio, inoltre, effettuare un test molecolare o antigenico al termine dei 5 giorni di isolamento fiduciario.

Canada, Giappone, Stati Uniti
Ai soggetti provenienti da questi tre Paesi è consentito l’ingresso nel territorio nazionale senza obbligo di quarantena a condizione che siano in possesso di una certificazione verde Covid-19 rilasciata dalle rispettive autorità sanitarie locali.

India, Bangladesh e Sri Lanka
Le restrizioni agli spostamenti da questi tre Paesi sono prorogate fino al 30 luglio 2021. 

In generale, i minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore in possesso di una delle certificazioni verdi citate sono esenti, laddove previsto, dall’isolamento fiduciario. 

Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, per i bambini di età inferiore a sei anni non vale l’obbligo di effettuare il test molecolare o antigenico. 

L’ordinanza completa è disponibile in Gazzetta Ufficiale.

Nuova ordinanza anti-Covid: prorogate le misure restrittive sugli ingressi in Italia dall’estero

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Nuova ordinanza del Ministero della Salute che proroga di 15 giorni le misure di contenimento anti-Covid relative agli arrivi dai Paesi europei (elenco C) e dai Paesi extra europei a basso rischio (elenco D). Confermato anche il divieto di ingresso in Italia dal Brasile (elenco E), fatte salve le relative deroghe. 

«In generale – sottolinea il Ministero – chi proviene da questi Paesi può entrare in Italia alle seguenti condizioni: 

  • sottoporsi a tampone molecolare o antigenico (che deve risultare negativo) nelle 48 ore precedenti l’ingresso sul territorio nazionale; 
  • compilare un’autodichiarazione; 
  • sottoporsi, a prescindere dall’esito del tampone molecolare o antigenico, alla sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni (per i Paesi europei) o di 10 giorni (per i Paesi extra europei); 
  • al termine dell’isolamento, sottoporsi a un ulteriore tampone molecolare o antigenico;
  • comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso in Italia».

Tutti i dettagli riguardanti il provvedimento sono consultabili sul sito: www.salute.gov.it.

Coronavirus. Divieto di ingresso in Italia esteso allo Sri Lanka

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Vietato l’ingresso e il transito in Italia alle persone che nei quattordici giorni precedenti sono state in India, Bangladesh e Sri Lanka. Lo stabilisce un’ordinanza firmata il 29 aprile dal Ministro della Salute Roberto Speranza. 

Fanno eccezione alla limitazione i cittadini italiani che hanno la residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile, a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19. 

Il provvedimento, consultabile sul sito www.salute.gov.it, resterà in vigore fino al 15 maggio 2021. 

Un’ulteriore precisazione arriva inoltre dal Ministero degli Esteri: «Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che dal 15 al 28 aprile 2021 hanno soggiornato o transitato in India, in Bangladesh o nello Sri Lanka, anche se asintomatiche, devono darne comunicazione alla ASL di riferimento, effettuare un test molecolare o antigenico, sottoporsi a isolamento fiduciario per 10 giorni ed effettuare un nuovo test al termine dell’isolamento». 

Per maggiori dettagli si rimanda al sito: www.esteri.it.

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