Italiani all’estero e pensione anticipata

Riportiamo alcune precisazioni dei deputati uscenti Marco Fedi e Fabio Porta, eletti all’estero nella XVII Legislatura, a proposito della pensione anticipata per gli italiani all’estero.
«La pensione anticipata – sottolineano Fedi e Porta – è una prestazione che permette ai lavoratori interessati di andare in pensione prima del compimento dell’età pensionabile per la pensione di vecchiaia (attualmente in Italia fissata a 66 anni e 7 mesi sia per gli uomini che le donne)». Il meccanismo, evidenziano gli ex deputati, vale «anche per i nostri connazionali residenti all’estero con contribuzione utile in Italia».I requisitiI soggetti con anzianità contributiva in Italia al 31 dicembre 1995 possono presentare domanda di pensione anticipata nel 2018 se in possesso di un’anzianità contributiva paria a: 42 anni e 10 mesi gli uomini; 41 anni e 10 mesi le donne.
All’interno dei predetti requisiti contributivi possono rientrare anche i contributi versati all’estero in un Paese (o in più Paesi) con il quale l’Italia ha stretto un accordo bilaterale di sicurezza sociale, mediante il meccanismo della totalizzazione con i contributi versati in Italia.
«Chi avesse già maturato tali requisiti e per qualche ragione non avesse ancora fatto domanda di pensione anticipata – concludono Fedi e Porta – deve fare attenzione che nel 2019 scatteranno cinque mesi in più di requisito anagrafico per l’adeguamento alle aspettative di vita e che quindi ci vorranno, per la pensione anticipata, 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne».

Fedi e Porta (Pd), ristrutturazione casa 2018: le novità di quest’anno.

Riportiamo un comunicato di Marco Fedi e Fabio Porta, Deputati eletti all’estero per il Pd

La legge di Bilancio per il 2018 ha disposto la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia – lettera b), comma 3, Articolo 1, Legge n. 205/2017 – fino ad una spesa massima di 96.000 euro, indicati dal Testo Unico dell’Imposta sui Redditi (articolo 16-bis, comma1).Le novità previste a partire dal 1° gennaio 2018 sono numerose: si va dalla conferma della proroga del bonus ristrutturazioni e mobili, alle nuove aliquote di detrazione per l’Ecobonus per lavori iniziati a partire dal 1° gennaio 2018, per arrivare all’introduzione del bonus verde, ovvero la detrazione del 36% e fino a 5.000 euro di spesa per la cura di giardini e terrazzi privati.
Nel loro comunicato, Fedi e Porta illustrano il “bonus ristrutturazioni”

«Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Ma quali sono gli interventi di ristrutturazione edilizia i cui costi possono essere detratti anche dai proprietari di immobili in Italia residenti all’estero i quali pagano l’Irpef?
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
c) gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
e) i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi e per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
f) gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) altri interventi e spese indicati dalla legge comprese le misure antisismiche.

A partire dal 1° gennaio 2019 il bonus per lavori di ristrutturazione edilizia tornerà alla misura originaria prevista dall’art. 16-bis del TUIR: la norma originaria prevede una detrazione Irpef pari al 36% delle spese sostenute, fino al limite di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. È stato disposto infine la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018 della detrazione al 50 per cento per le spese relative all’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.Per quanto riguarda le modalità, gli adempimenti vari e la certificazione consigliamo di rivolgersi direttamente agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate oppure ad un patronato competente in materia».

Inform

Pensionati all’estero e detrazioni familiari, entro il 15 febbraio le domande

Riportiamo un comunicato di Marco Fedi e Fabio Porta – Deputati del Pd eletti nella circoscrizione Estero

Tempi abbastanza brevi per la presentazione della domanda utile a ottenere le detrazioni per carichi di famiglia sulle pensioni da parte dei titolari di pensione italiana residenti all’estero i quali sono soggetti ad Irpef in Italia.
Infatti con riferimento al periodo d’imposta 2018 l’Inps in un suo recente Messaggio (n. 5090 del 20/12/2017) ha precisato che, per i pensionati residenti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni i quali hanno già fruito di detrazioni per carichi di famiglia nel corso del 2017, saranno mantenute le suddette detrazioni se la presentazione della domanda di applicazione annuale sarà effettuata entro il 15 febbraio 2018, fermo restando l’obbligo di comunicare all’Istituto eventuali variazioni nei carichi che si dovessero verificare successivamente in corso d’anno.
Come è noto l’evoluzione della normativa attualmente in vigore (caratterizzata da sovrapposizioni di leggi, decreti e vari provvedimenti amministrativi) ha portato ad una situazione per cui a partire dal 2016 le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR sono fruibili da parte di tutti i residenti all’estero (titolari di pensioni delle gestioni private, pubbliche, dello spettacolo e sport professionistico erogate in Paesi comunitari ed extracomunitari) in Paesi che forniscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.
Giova ricordare ai pensionati italiani residenti all’estero interessati che, ai fini del riconoscimento da parte del sostituto d’imposta – in questo caso l’Inps – delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, devono attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

• lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;

• di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza; di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello stato italiano;

• i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per cui si intende fruire della detrazione di cui all’art. 12 del TUIR, con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette sono cessate;

• che il familiare per cui si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a € 2.840,51 (dal 2019, il nuovo limite di reddito per i figli a carico è stato aumentato e passa dagli attuali 2.840 a 4.000 euro fino a 24 anni).

Per poter fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR (D.P.R. 917/86), i pensionati residenti all’estero, in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, devono quindi presentare annualmente apposita domanda all’Istituto per ciascun periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del MEF del 21/09/15, al fine di attestare la sussistenza dei requisiti previsti per aver diritto alla detrazione fiscale, ai sensi dell’art. 24, comma 3-bis, del TUIR. Pertanto – chiarisce l’Inps nel suo Messaggio – i pensionati residenti in paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, in base alla normativa fiscale vigente, possono richiedere all’Inps per il periodo d’imposta 2018 l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, attraverso le seguenti modalità:

•    direttamente, accedendo con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello al servizio on line dedicato

•    oppure, avvalendosi dell’assistenza gratuita dei Patronati, che hanno a disposizione il medesimo applicativo nell’apposita sezione loro dedicata del sito istituzionale.

Infine ricordiamo che qualora la presentazione della domanda annuale di applicazione delle suddette detrazioni dovesse avvenire dopo il termine del 15 febbraio 2018 l’Inps procederà alla revoca delle stesse, con effetto dalla rata di aprile 2018 per tutte le gestioni, con adeguamento mensile della tassazione dalla medesima rata e recupero delle detrazioni provvisoriamente attribuite.

Qualora, successivamente alla revoca operata nei termini su indicati dall’Inps, dovessero pervenire all’Istituto, con riferimento ai pensionati interessati, domande di applicazione delle detrazioni per carichi familiari, le detrazioni richieste saranno attribuite nuovamente con la prima rata utile, comprensive del conguaglio a credito, laddove spettante, in relazione alle mensilità pregresse.

La lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale è aggiornata semestralmente  dal MEF (Ministero Economia e Finanze).
Qui di seguito i Paesi indicati nell’ultimo aggiornamento: Albania;  Alderney;  Algeria;  Andorra;  Anguilla;  Arabia Saudita;  Argentina;  Armenia;  Aruba;  Australia;  Austria;  Azerbaijan;  Bangladesh;  Barbados;  Belgio;  Belize;  Bermuda;  Bielorussia;  Bosnia Erzegovina;  Brasile;  Bulgaria;  Camerun;  Canada;  Cile;  Cina;  Cipro;  Colombia;  Congo (Repubblica del Congo);  Corea del Sud;  Costa d’Avorio;  Costa Rica;  Croazia;  Curacao;  Danimarca;  Ecuador;  Egitto;  Emirati Arabi Uniti;  Estonia;  Etiopia;  Federazione Russa;  Filippine;  Finlandia;  Francia;  Georgia;  Germania;  Ghana;  Giappone;  Gibilterra;  Giordania; Grecia;  Groenlandia;  Guernsey;  Herm;  Hong Kong;  India;  Indonesia;  Irlanda;  Islanda;  Isola di Man;  Isole Cayman;  Isole Cook;  Isole Faroe;  Isole Turks e Caicos;  Isole Vergini Britanniche;  Israele;  Jersey;  Kazakistan;  Kirghizistan;  Kuwait;  Lettonia;  Libano;  Liechtenstein;  Lituania;  Lussemburgo;  Macedonia;  Malaysia;  Malta;  Marocco;  Mauritius;  Messico;  Moldova;  Monaco;  Montenegro;  Montserrat;  Mozambico;  Nauru;  Nigeria;  Niue;  Norvegia;  Nuova Zelanda;  Oman;  Paesi Bassi;  Pakistan;  Polonia;  Portogallo;  Qatar;  Regno Unito;  Repubblica Ceca;  Repubblica Slovacca;  Romania;  Saint Kitts e Nevis;  Saint Vincent e Grenadine;  Samoa;  San Marino;  Santa Sede;  Senegal; Serbia;  Seychelles;  Singapore;  Sint Maarten;  Siria;  Slovenia;  Spagna;  Sri Lanka;  Stati Uniti d’America;  Sud Africa;  Svezia;  Svizzera;  Tagikistan;  Taiwan;  Tanzania;  Thailandia;  Trinitad e Tobago;  Tunisia;  Turchia;  Turkmenistan;  Ucraina;  Uganda;  Ungheria;  Uruguay;  Uzbekistan;  Venezuela;  Vietnam;  Zambia.

Inform

Canone Rai e residenti all’estero, chi è esente e cosa deve fare

di Marco Fedi e Fabio Porta, Deputati del Pd eletti nella circoscrizione Estero

Canone RaiQuali sono i cittadini italiani residenti all’estero che non devono pagare il canone Rai anche se sono proprietari di una abitazione in Italia e cosa devono fare per essere esonerati?
Innanzitutto gli ultra 75enni con reddito familiare complessivo (italiano ed estero) non superiore a 6.713 euro.
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con reddito annuo familiare non superiore a 6.713 euro devono richiedere l’esenzione presentando la dichiarazione sostitutiva presso gli uffici dell’Agenzia, oppure spedendola con raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22, 10121 -Torino.
La richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità valido e deve essere presentata entro: il 30 aprile per essere esonerati tutto l’anno; il 31 luglio per essere esonerati dal secondo semestre.
Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi – se le condizioni di esenzione reddituali permangono – non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti è necessario versare il canone.

L’altra categoria esonerata è quella dei cittadini, anche se residenti all’estero, che sono sì intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale, ma non detengono un apparecchio televisivo.
Questi ultimi possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Inoltre anche coloro che in precedenza hanno presentato una denuncia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni possedute in Italia dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.
Per ottenere l’esonero è necessario compilare la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato che si può scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it).
Giova ricordare che a decorrere dalle dichiarazioni relative all’anno 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso. Ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2018, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018 (c’è quindi ancora un mese di tempo per l’esenzione relativa all’anno prossimo).
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale. La dichiarazione sostitutiva è presentata: direttamente dal contribuente mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate; avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, la dichiarazione sostitutiva può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. Attenzione: in quest’ultima ipotesi il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.
Nelle dichiarazioni sostitutive in particolare è possibile attestare: che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento.

(Inform)

Fedi e Porta (Pd): l’Ape sociale (anticipo pensionistico) non si applica ai residenti all’estero

Avevamo chiesto chiarimenti sull’applicabilità o meno dell’Ape sociale – anticipo pensionistico per determinate categorie di lavoratori – ai lavoratori italiani emigrati e residenti all’estero.
Ora i chiarimenti sono arrivati dall’Inps nella Circolare n. 100 del 16 giugno 2017 e non lasciano spazio ad alcun dubbio. L’Ape sociale si applica solo ai residenti in Italia.
Come è noto l’indennità c.d. APE sociale consente di anticipare di oltre tre anni l’età pensionabile e spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata, i quali (semplifichiamo) o siano disoccupati o assistano i familiari o siano invalidi civili o svolgano lavori usuranti. Requisiti questi difficilmente documentabili e verificabili se si vive all’estero, e in ogni caso l’Inps ha deciso di considerare l’Ape sociale una prestazione assistenziale subordinata alla residenza in Italia (non costituisce insomma una vero e proprio trattamento pensionistico).
La concessione dell’indennità infatti – ci spiega l’Inps nella sua Circolare – è subordinata alla residenza in Italia ed alla condizione che il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa. Per attività lavorativa deve intendersi attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero. Inoltre, altro particolare non trascurabile, ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l’accesso al beneficio si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell’ambito di applicazione della norma ma il suddetto requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia. Infine non possono conseguire l’APE sociale i titolari, ancorché residenti in Italia, di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all’estero.

(Inform – Marco Fedi e Fabio Porta, Deputati del Pd eletti nella circoscrizione Estero)

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