Prestazioni ospedaliere urgenti per gli iscritti AIRE: precisazione di Dino Nardi (Uim)

(riprendendo un precedente articolo pubblicato il 27 maggio, v. https://www.bellunesinelmondo.it//cure-ospedaliere-urgenti-in-italia-per-lo-status-di-emigrato-e-sufficiente-lautocertificazione/

ZURIGO – I media ed i siti di alcuni Uffici consolari italiani hanno ripreso e pubblicato una nota del Ministero della Salute del 13 aprile 2016 con la quale si sono date nuove disposizioni e chiarimenti per come accedere all’assistenza sanitaria urgente e gratuita in caso di soggiorno in Italia per gli iscritti all’AIRE.
A tale riguardo è altresì necessario ricordare e sottolineare – per evitare spiacevoli malintesi agli emigrati che durante un soggiorno in Italia dovessero trovarsi ad avere urgente bisogno di cure ospedaliere – che di tale assistenza sanitaria gratuita possono avvalersi unicamente gli iscritti AIRE che già non siano coperti da una assicurazione del loro Paese di residenza. Norma prevista dal Decreto del Ministero della Sanità del 1 febbraio 1996 “Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996. (v. box). È il caso, per esempio, degli iscritti AIRE residenti in Svizzera e nell’Unione Europea in possesso della Carta sanitaria europea, oppure che vivono in altri Paesi legati all’Italia da accordi bilaterali di sicurezza sociale che includono anche l’assistenza sanitaria.
(Dino Nardi, coordinatore UIM Europa)

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Ministero della Sanità
Decreto 1 febbraio 1996
Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996)
IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(..)
ART. 2.
1. (..)
2. Ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali
italiani o aventi lo status di emigrato, certificato dall’ufficio consolare italiano competente per
territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo
di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa,
pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.
(..)

   Fonte Inform

Cure ospedaliere urgenti in Italia: per lo status di emigrato è sufficiente l’autocertificazione

 

ROMA – Il decreto del ministro della Salute dell’1 febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale prevede, all’art. 2, comma 2, che “ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall’Ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie”.
In attuazione della disposizione citata, per poter accedere all’assistenza sanitaria urgente in caso di temporaneo soggiorno in patria, il cittadino emigrato doveva produrre alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) un certificato consolare che, nell’attestare il possesso della cittadinanza italiana, la nascita in Italia e la residenza all’estero, era ritenuto idoneo a comprovare la condizione di emigrato.
L’onere a carico del cittadino di richiedere detto certificato e il corrispondente adempimento a carico dell’Ufficio consolare, se apparivano legittimi alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non risultano più giustificati alla luce della sopravvenuta normativa in materia di documentazione amministrativa (Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico in materia di documentazione amministrativa). In particolare, l’art. 46 del citato Dpr prevede che sono comprovate con dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche la data e il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza; elementi idonei a dimostrare la condizione di emigrato di cui al decreto ministeriale dinanzi richiamato.
Inoltre, la legge 12 novembre 2011, n. 183, nell’innovare il predetto Testo unico, ha precisato che le amministrazioni pubbliche non possono rifiutarsi di acquisire le dichiarazioni sostitutive, né accettare o richiedere certificati o atti di notorietà: tali comportamenti sono infatti espressamente qualificati, dalla nuova formulazione dell’articolo 74, come violazione dei doveri d’ufficio.
Il Ministero della Salute, con nota n. 2561 del 13 aprile 2016, ha confermato che, vista la chiara e inequivoca normativa appena richiamata, la condizione di emigrato può e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica: di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE; oppure di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).
Pertanto – alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazioni e delle valutazioni comunicate dal Ministero della Salute – la condizione di emigrato di cui all’art. 2, comma 2 del citato decreto, presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie ivi previste, non deve più essere attestata dall’autorità consolare poiché più semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza.

Fonte Inform

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