Lo statuto

ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO APS

Via Cavour n. 3 – 32100 Belluno
C.F./P.IVA 00213580251

 

STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Associazione Bellunesi nel Mondo APS” che assume l’acronimo “ABM APS”, di seguito indicata come Associazione. Assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, è apartitica e aconfessionale, non persegue fini di lucro.

L’Associazione verrà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, istituito dall’art. 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, non appena il medesimo Registro sarà operativo e funzionante ai sensi di legge. 

L’Associazione è unica titolare dell’uso esclusivo del proprio segno distintivo e cioè della propria denominazione “ABM APS” e del proprio logo, contraddistinto da “Tre abeti stilizzati, di colore verde, con la scritta Associazione Bellunesi nel Mondo, realizzato dall’artista di fama mondiale Eronda, che ne contraddistingue le attività e le iniziative in favore dei propri associati”. 

Art. 2 – Sede e durata

L’Associazione ha sede legale in Belluno – via Cavour n. 3, e il suo trasferimento non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Essa potrà istituire, con delibera dell’Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, per lo svolgimento delle attività istituzionali.

L’Associazione è costituita con durata a tempo illimitato.

Art. 3 – Finalità, scopi, strumenti

L’Associazione persegue, senza alcun fine di lucro, finalità di interesse generale, di solidarietà ed utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei soci, loro familiari e partecipanti, di democrazia, uguaglianza e non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico e culturale, di razza e di sesso. Essa opera in piena autonomia, secondo metodi democratici e partecipativi, attraverso le proprie strutture territoriali ed attraverso rappresentanti di zona. Le attività che si propone di svolgere, a favore di iscritti, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività dei propri volontari, è contemplata nell’art. 5 lettera W del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017, relativo “alla promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco”.

L’Associazione si propone le seguenti finalità solidaristiche e di utilità sociale: 

a) la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, a favore degli iscritti, ed in particolare dei Bellunesi nel mondo e loro discendenti, degli ex emigranti, degli immigrati in provincia di Belluno e di coloro che intendono emigrare, e dei loro familiari;

b) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare dei Bellunesi nel mondo e loro discendenti, degli ex emigranti, degli immigrati in provincia di Belluno e di coloro che intendono emigrare;

c) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le persone e le generazioni; 

d) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità; 

e) l’impegno nel volontariato civile e solidale; 

f) la tutela del diritto alla salute, all’ambiente, all’assistenza, all’educazione permanente, alla cultura, alla dignità; 

g) il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni pubbliche e le Associazioni, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per i soci; 

h) la non discriminazione a causa dell’età o per qualsiasi altra causa; 

i) la promozione di una cultura positiva ed attiva dei Bellunesi nel mondo e loro discendenti, degli ex emigranti, degli immigrati in provincia di Belluno e di coloro che intendono emigrare.

Per il conseguimento delle finalità sopra elencate, l’Associazione si prefigge di promuovere e realizzare, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

a) organizzare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

b) promuovere l’aggregazione e la crescita sociale e culturale dei Bellunesi nel mondo, dei loro discendenti e degli ex emigranti, soprattutto attraverso la costituzione di “Famiglie Bellunesi”, comunque denominate, all’estero e in Italia;

c) sostenere i Bellunesi nel mondo nelle loro necessità sociali, in particolare nei rapporti con le istituzioni;

d) contribuire a diffondere e far conoscere la storia e la cultura dell’emigrazione bellunese, nonché veneta e italiana, perché ne vengano sempre più riconosciuti i contenuti e i valori, anche attraverso il MiM Belluno – Museo interattivo delle Migrazioni, la Biblioteca delle migrazioni “Dino Buzzati” e il “Centro studi sulle migrazioni Aletheia” presenti nella sede legale in via Cavour 3 a Belluno;

e) promuovere e partecipare a iniziative intese a ricongiungere i discendenti dei Bellunesi nel mondo con le loro “radici” e a favorire nei Paesi di residenza il mantenimento della cultura, delle tradizioni e della lingua dei luoghi di origine anche attraverso “Bellunoradici.net”, il socialnetwork dei bellunesi nel mondo;

f) collaborare con la Regione del Veneto, la Provincia di Belluno, gli Enti locali, le altre associazioni e istituzioni in programmi e attività rivolte al mondo dell’emigrazione;

g) attuare ogni azione volta al progresso socio-economico e culturale della provincia di Belluno e nei territori in cui è presente e opera;

h) promuovere e sostenere iniziative di accoglienza, integrazione, formazione, solidarietà e quant’altre ritenute utili a favore degli immigrati e di sostegno a quanti intendono emigrare;

i) aderire ad altre realtà associative, italiane, europee ed estere, con accordi di collaborazione, di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività;

l) partecipare o promuovere iniziative di servizio per i propri soci, familiari e partecipanti.

Per il conseguimento delle predette finalità, l’Associazione può promuovere iniziative per predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali, realizzare luoghi di incontro, al fine di favorire la vita associativa, raccogliere fondi a fini di autofinanziamento, svolgere in genere ogni altra attività ritenuta utile per i propri scopi, anche in collaborazione con istituzioni, enti pubblici e privati, altre associazioni, singole persone. L’Associazione, infine, in attuazione delle predette finalità, svolge attività formativa verso i soci, anche con dei corsi on line attraverso la propria piattaforma digitale Accademiabm.it.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L’associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Associazione deve avvalersi di volontari, nel rispetto dei doveri e limiti previsti al riguardo dal D.Lgs. 117/2017 e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo II – Soci e Simpatizzanti

Art. 4 – Qualifica

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche italiane, europee o extraeuropee, i loro discendenti, ex emigranti, immigrati e coloro che intendono emigrare, che ne facciano domanda, che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa dell’entità definita dal Consiglio Direttivo e le modalità stabilite dal regolamento.

La qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. È espressamente escluso qualsiasi limite temporale e/o operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 5 – Soci

Ci sono tre categorie di soci:

  • ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
  • sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
  • onorari: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Art. 6 – Ammissione 

L’ammissione di nuovi soci è demandata al Consiglio Direttivo, che è l’organo competente per deliberare l’accettazione, regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla per iscritto all’interessato, contenente la motivazione dell’esclusione. L’interessato ha 30 giorni di tempo per ricorrere all’Assemblea, che si esprime in modo insindacabile alla prima assemblea utile. L’adesione all’Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile. 

L’appartenenza all’Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l’obbligo di versare una quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Diritti e doveri

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione;
  • votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati il giorno dello svolgimento della riunione e in regola con il pagamento della quota associativa;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario e del bilancio di previsione, esaminare i libri sociali second le regole stabilite al successivo art. 40;
  • denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno il dovere di:

  • versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto, le deliberazioni e l’eventuale regolamento interno.

I soci, in ragione delle disponibilità personali, per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, si impegnano a prestare la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito. I soci possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo quanto previsto dal Regolamento. Tutti i soci, esclusi i familiari, purché in regola con il pagamento della quota allorché dovuta, hanno diritto di ricevere il periodico dell’Associazione.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per: 

  • recesso, quando un socio notifica durante l‘anno per iscritto la volontà di recedere. Il recesso ha effetto dal giorno dell’accettazione del Consiglio Direttivo; 
  • decadenza, quando un socio non ha effettuato il versamento della quota annuale entro la data indicata dal Consiglio Direttivo;
  • esclusione quando il socio è inadempiente nei doveri previsti dal precedente articolo 7 e il Consiglio ha accertato a suo carico la esistenza di gravi motivi che abbiano arrecato danno morale o materiale all’Associazione stessa, ai soci o a terzi. L’esclusione viene discussa e deliberata in Consiglio Direttivo, dopo aver sentito il socio interessato al provvedimento; il Consiglio provvede a comunicare per iscritto tale delibera di esclusione con motivazione espressa. L’escluso può presentare appello motivato entro 30 gg dalla comunicazione scritta di esclusione all’assemblea dei soci che esprimerà con voto segreto parere definitivo e insindacabile. I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione;
  • decesso.

Art. 9 – Volontario e attività di volontariato

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. 

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 10 – Simpatizzanti

Sono simpatizzanti dell’Associazione le persone fisiche che, pur non acquisendo la qualifica di soci, ne condividono le finalità e ne sostengono l’attività attraverso il versamento di una contribuzione.

Titolo III – Organizzazione

Art. 11- Struttura territoriale

L’Associazione potrà operare sul territorio anche attraverso le Strutture Territoriali, che ne costituiscono i livelli di coordinamento e di rappresentanza territoriale. L’Associazione, nel perseguimento delle finalità di cui agli articoli precedenti, è organizzata nelle seguenti modalità:

a) Sede centrale di Belluno;

b) Famiglie Bellunesi costituite in Italia (fuori dal territorio della Provincia di Belluno), in Europa e all’estero);

c) Rappresentanti di zona;

d) Direttore generale;

e) Famiglie ex emigranti (costituite nel territorio della Provincia di Belluno);

f) Sezioni giovanili.

Il funzionamento delle predette strutture è disciplinato dal presente statuto e dal regolamento generale dell’Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo e approvato in Assemblea ordinaria. La tessera viene consegnata ad ogni socio attraverso il responsabile dell’articolazione territoriale a cui appartiene o direttamente presso la Sede centrale di Belluno.

Art. 12 – Sede centrale

Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione opera nella sede sociale, ove è presente anche la struttura operativa. L’Associazione si avvale delle risorse umane costituite prevalentemente dagli associati volontari attivi e di personale dipendente e/o con rapporto di collaborazione autonoma, necessari allo svolgimento dell’attività stessa nel rispetto dei limiti di cui all’art. 36 comma 1 del decreto legislativo 117/17.

Ai sensi di legge, volontari attivi e personale sono assicurati.

La gestione delle attività sociali può essere demandata, con delibera del Consiglio direttivo, alla responsabilità del Direttore Generale dell’Associazione, il quale agisce secondo le indicazioni degli organi sociali competenti.

Art. 13 – Famiglie Bellunesi

La costituzione delle Famiglie Bellunesi è deliberata o approvata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

L’Associazione, pur operando prevalentemente nel territorio della Regione Veneto, al di fuori dell’ambito della Provincia di Belluno, in Italia, in Europa e all’estero, promuove e organizza “Famiglie Bellunesi”, comunque denominate, quali articolazioni territoriali dell’Associazione, alle quali possono liberamente aderire le persone che intendono diventare socie, presentando per iscritto la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo dell’Associazione, dichiarando di accettare lo statuto e il regolamento deliberati dell’Associazione stessa. L’Associazione nomina il loro Rappresentante di zona o responsabile, che a sua volta nomina il Tesoriere. Tali nuclei agiscono in armonia con i programmi e le finalità dell’Associazione. Laddove presenti, le Famiglie Bellunesi sono regolate da Regolamenti conformi al modello definito dall’Associazione o dalla stessa ratificati; le successive modificazioni di tali Regolamenti devono essere comunicate al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Ai fini di una maggiore incisività dell’azione associativa, le Famiglie Bellunesi possono costituire organismi di collegamento tra di loro, aventi competenza territoriale limitata ad un singolo Paese o ad un’area geografica omogenea di più Paesi. Le Famiglie Bellunesi possono svolgere attività autonome. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Rappresentante di zona o responsabile delle Famiglie Bellunesi deve inviare al Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario relativo a tutta l’attività svolta nell’anno precedente, debitamente firmato dal Rappresentante di zona stesso e dal Tesoriere. Il Rappresentante di zona deve conservare i documenti giustificativi o consegnarli all’Associazione.

Art. 14 – Rappresentanti di zona

L’Associazione, nei territori in Italia, in Europa e all’estero, essendo la Famiglia Bellunese  non autonoma giuridicamente, così come previsto dal regolamento, sentita la stessa Famiglia Bellunese di riferimento, nomina un rappresentante di zona fra i propri soci, che curerà i rapporti con le istituzioni locali e con la società civile. 

Il rappresentante di zona è designato dal Consiglio Direttivo, per una durata di tre anni, e può essere rinominato; esso potrà essere dotato, da parte del Consiglio Direttivo e secondo le modalità di funzionamento da quest’ultimo indicate, di una struttura organizzativa funzionale allo svolgimento del proprio ruolo. Al Consiglio Direttivo, per motivi gravi e dimostrabili è attribuito un diritto di veto in ordine alla indicazione proposta dalla Famiglia Bellunese ed un diritto di revoca del Rappresentante di zona, sentito in quest’ultimo caso il parere obbligatorio, ma non vincolante dei Soci presenti sul territorio medesimo.

Il Rappresentante di zona avrà i seguenti compiti:

a) promuovere le attività dell’Associazione sul territorio di riferimento; 

b) curare le pratiche inerenti all’ammissione a Soci di enti presenti nel suo territorio di riferimento;

c) curare i rapporti tra socio ed Associazione, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo; 

d) coordinare nel suo territorio di riferimento, secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo, i lavori necessari alla tenuta delle riunioni composte da tutti i soci iscritti della Famiglia Bellunese, per la nomina dei componenti del Consiglio; 

e) coordinare i Soci presenti nel suo territorio di riferimento, in spirito di collaborazione con le Famiglie Bellunesi territorialmente più vicine, avendo titolo per costituire e far parte degli eventuali organismi di coordinamento; 

f) coordinare nel proprio territorio di riferimento, secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo, i lavori necessari alla espressione dei pareri dei Soci presenti sul territorio; ai predetti lavori può partecipare un incaricato del Consiglio Direttivo; 

g) ha facoltà di proporre con motivazione al Consiglio Direttivo l’esclusione di un Socio. 

Gli esiti dei lavori devono confluire in un apposito resoconto scritto, da recapitarsi al Consiglio Direttivo entro i successivi 30 giorni.

Il Rappresentante di zona risponderà del proprio operato direttamente all’Associazione.

Art. 15 – Famiglie ex emigranti

L’Associazione, nell’ambito della Provincia di Belluno, costituisce gruppi o circoli denominati “Famiglie ex emigranti”, quale articolazione territoriale dell’Associazione. Esse non possiedono autonomia giuridica e finanziaria, agiscono in armonia con i programmi e le finalità dell’Associazione. Alle Famiglie ex emigranti possono liberamente aderire le persone che intendono diventare socie, presentando per iscritto la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo dell’Associazione, dichiarando di accettare lo statuto e il regolamento e deliberati dell’Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo, d’intesa con la Famiglia ex emigranti, elegge un dirigente, che a sua volta nominerà un tesoriere, e che risponderà del proprio operato direttamente all’Associazione. L’attività di tali gruppi o circoli è definita dal regolamento dell’Associazione e/o della Famiglia. Tali Famiglie, ai fini di una maggiore incisività della loro presenza sul territorio, possono costituire un organismo di coordinamento fra gruppi e circoli, nel rispetto delle norme statutarie e del regolamento dell’Associazione. Le Famiglie ex emigranti possono dotarsi di propri regolamenti, redatti in conformità allo statuto e al regolamento dell’Associazione e da quest’ultima approvati.

Le Famiglie ex emigranti possono svolgere attività autonome. Entro il 28 febbraio di ogni anno il dirigente delle Famiglie ex emigranti deve inoltre inviare al Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario relativo a tutta l’attività svolta nell’anno precedente, debitamente firmato dallo stesso e dal Tesoriere. Il dirigente deve conservare i documenti giustificativi o consegnarli all’Associazione.

Art. 16 – Sezioni giovanili

L’Associazione, per il perseguimento di propri scopi, si propone di sensibilizzare le nuove generazioni al fenomeno migratorio, promuovendo apposite attività aggregative in accoglimento di proposte e istanze del mondo giovanile. L’Associazione a tal fine può istituire o riconoscere sezioni o gruppi organizzati formati da giovani entro i trentanove anni, coordinati da dirigenti all’uopo delegati dal Consiglio Direttivo. I dirigenti risponderanno del proprio operato direttamente all’Associazione.

Quali articolazioni territoriali, non possiedono autonomia giuridica e finanziaria, agiscono in armonia con i programmi e le finalità dell’Associazione. I giovani possono aderire all’associazione, presentando per iscritto la domanda di iscrizione a socio al Consiglio Direttivo dell’Associazione, dichiarando di accettare lo statuto e il regolamento deliberati dell’Associazione. Le Sezioni giovanili possono svolgere attività autonome. Entro il 28 febbraio di ogni anno il dirigente delle Sezioni giovanili deve inoltre inviare al Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario relativo a tutta l’attività svolta nell’anno precedente, debitamente firmato dallo stesso e dal Tesoriere. Il dirigente deve conservare i documenti giustificativi o consegnarli all’Associazione.

L’attività di tali sezioni è definita dal regolamento dell’Associazione e/o della Famiglia.

Art. 17 – Informazione 

L’Associazione esprime le proprie linee ideali, programmatiche e operative e il naturale collegamento con i soci e le altre istituzioni di cui agli articoli precedenti, anche attraverso il periodico “Bellunesi nel Mondo”, suo organo ufficiale, mediante il proprio sito Internet ad esso collegato e la webradio “Radio ABM”.

Titolo IV – Organi sociali

Art. 18 – Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei soci 
  • Consiglio Direttivo
  • Comitato Esecutivo
  • Presidente
  • Organo di controllo (organo eventuale)
  • Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico (organo eventuale)
  • Collegio dei Probiviri (organo eventuale)

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, eccetto l’incarico ai membri del Collegio dei Revisori o Revisore unico, per i quali può essere previsto un compenso all’atto della nomina.

Art. 19 – L’Assemblea

L’assemblea dell’Associazione è l’organo sovrano e determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione. È composta da tutti gli associati di cui al precedente art. 5. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 49, deliberano a maggioranza dei presenti.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci secondo le modalità previste dall’art. 20.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 20 – Convocazione dell’assemblea

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso da effettuarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l’elenco degli argomenti da trattare. L’avviso potrà essere dato tramite posta ordinaria, fax, e-mail o anche con la pubblicazione sull’organo ufficiale dell’Associazione. 

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Nel caso di assemblea straordinaria, convocata d’urgenza, il termine è ridotto a quindici giorni.

Art. 21 – Compiti dell’Assemblea dei soci

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
  • approva il rendiconto economico – finanziario/bilancio e la relazione di missione, ai sensi dell’art. 44 e l’eventuale bilancio sociale, se richiesto dalla legge;
  • approva il bilancio di previsione annuale;
  • nomina e revoca i consiglieri dell’Associazione;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati, in presenza di ricorso;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • approva, anche per ratifica, eventuali regolamenti;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. 

Art. 22 – Validità dell’Assemblea 

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. È ammessa la delega, come determinato nel successivo art. 23. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne che l’assemblea non lo richieda espressamente e quando le deliberazioni riguardano le persone e la qualità delle persone. Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, per la validità occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto (personale o per delega) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.  Per lo scioglimento, si fa riferimento al successive art. 49 del presente statuto.

Art. 23 – Delega, rappresentanza e voto per corrispondenza

Alle Assemblee i soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta, data anche con semplice lettera, da altri soci aventi diritto al voto. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento). È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, ad esclusione delle Famiglie ex emigranti, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Ad ogni socio spetta un voto. Le modalità del voto per delega, per rappresentanza o per corrispondenza, sono stabilite dal Regolamento.

Art. 24 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 15 e massimo di 25 membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti. Esso elegge, nella sua prima seduta e nel proprio seno, il Presidente e i due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie. Esso elegge inoltre fra i suoi membri il Comitato Esecutivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’Associazione;
  • attua le deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone annualmente il bilancio di esercizio/rendiconto economico-finanziario e, se previsto, il bilancio sociale e la relazione di missione, e li sottopone alla approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  • predispone annualmente il bilancio di previsione, con tutti gli elementi utili all’assemblea per la programmazione economica dell’esercizio;
  • nomina e revoca con motivazione il Direttore Generale dell’Associazione, i rappresentanti di zona e i  dirigenti delle articolazioni territoriali;
  • nomina e revoca con motivazione i componenti del Comitato Esecutivo;
  • nomina e revoca con motivazione il Direttore responsabile del periodico della Associazione;
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts);
  • disciplina  l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • propone le modifiche sullo statuto e tutte le operazioni;
  • redige i regolamenti dell’Associazione da approvare o ratificare in Assemblea;
  • approva o ratifica i regolamenti  delle articolazioni territoriali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 25 – Consiglio Direttivo – Costituzione

Il Consiglio Direttivo è composto da 15 a 25 membri, comunque in numero dispari, eletti dall’Assemblea e scelti tra i soci effettivi in regola con le norme statutarie, di cui almeno due appartenenti a Famiglie Bellunesi in Italia, in Europa o all’Estero. Dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti per un numero massimo di tre mandati consecutivi, salvo che non si riceva alcuna disponibilità a ricoprire la carica; in tal caso il membro uscente può essere rieletto.

Art. 26 – Consiglio Direttivo – Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda per iscritto almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente vicario e, in assenza di entrambi, dal secondo Vicepresidente.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto:

– i Presidenti onorari;

– il Direttore generale dell’Associazione;

– il Delegato Diocesano;

– i Rappresentanti di zona o Dirigenti delle Famiglie dell’estero, d’Europa e d’Italia ed ex emigranti;

– il Direttore responsabile del periodico dell’Associazione;

– i Componenti il Collegio Sindacale.

Saranno invitati i collaboratori e gli esperti, che di volta in volta necessitano per trattare gli argomenti all’o.d.g..

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 27 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo viene nominato dal Consiglio Direttivo nel numero di sette membri, nella prima riunione dopo l’elezione. È l’organo che cura l’esecuzione dei compiti demandatagli dal Consiglio Direttivo, provvede alla gestione ordinaria dell’Associazione entro i limiti operativi e finanziari stabiliti dal Consiglio stesso.

Provvede inoltre annualmente alla predisposizione del bilancio d’esercizio/rendiconto economico-finanziario e allegati, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m., bilancio preventivo e delle relative relazioni.

Delle riunioni del Comitato Esecutivo sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 28 – Comitato Esecutivo – Composizione e organizzazione

Il Comitato Esecutivo è composto dal presidente, dai due vicepresidenti, e da altri quattro membri nominati dal Consiglio Direttivo. Il Comitato distribuisce al suo interno i vari compiti operativi. Decade con il decadere del Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Alle riunioni possono partecipare inoltre senza diritto di voto:

– il Direttore Generale dell’Associazione;

– il Direttore responsabile del periodico dell’Associazione;

– eventuali altri soggetti indicati dal Consiglio Direttivo.

Art. 29 – Validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo

Per la validità delle adunanze, sia del Consiglio Direttivo che del Comitato Esecutivo, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le adunanze potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso devono essere assicurate l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e/o trasmettere tutta la documentazione, nonchè la contestualità dell’esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario

Art. 30 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un numero massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui nel Consiglio non si presentino nuove candidature: in questo caso il Consiglio Direttivo può rieleggere il presidente uscente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente e ratificati dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario o, in assenza di questi, l’altro Vice Presidente o altro membro del Comitato Esecutivo all’uopo delegato.

Art. 31 – Vicepresidenti

Il Vicepresidente vicario e, in subordine, il secondo Vicepresidente, sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle sue funzioni.

Articolo 32 – Organo di controllo

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’Assemblea nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei  principi  di  corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio d’esercizio/rendiconto economico-finanziario e allegati, oltre al bilancio sociale, se richiesto dalla legge, siano stati redatti in conformità alle linee guida di cui all’articolo 44.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

Delle riunioni dell’Organo di controllo sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 33  – Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico 

È nominato dall’Assemblea nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea sceglie, prima della elezione, nel rispetto della legge, se  optare per il Collegio dei Revisori o un Revisore unico. 

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Revisore Unico, quest’ultimo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori nazionale; nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori nazionale. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi  Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione e la contabilità dell’Associazione, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 34. Collegio dei Probiviri

Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito associativo e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili tre volte. l Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Delle riunioni del Collegio dei Probiviri sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 35 – Presidenti onorari

L’Assemblea può conferire, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, la carica di Presidente Onorario a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci.

Art. 36 – Direttore Generale

Il Direttore Generale:

a) cura e sovrintende a tutta l’attività operativa dell’Associazione;

b) funge da segretario e cura la redazione dei relativi verbali delle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; in caso di sua assenza potrà essere sostituito da persona incaricata dall’organo competente;

c) cura l’attuazione delle deliberazioni degli organi statutari;

d) partecipa di diritto senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea;

e) sovrintende all’organizzazione degli uffici, alla gestione del personale e al funzionamento dei servizi;

f) esegue ogni altro compito demandatogli dagli organi dell’Associazione.

Art. 37 – Direttore del periodico

Il Direttore responsabile del periodico è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto lo stesso, sceglie annualmente i componenti e i collaboratori della redazione, avendo presenti le finalità dell’Associazione e gli obiettivi del periodico a norma del precedente art.10. Il Direttore del periodico lo è anche del sito internet dell’Associazione e della webradio “Radio ABM”.

Art. 38 – Incaricati e commissioni

Il Presidente, delegato di volta in volta anche per ratifica dal Consiglio Direttivo, può nominare degli incaricati o costituire delle commissioni di studio, permanenti o temporanee, indicando le questioni specifiche per le quali dovranno operare.

Art. 39 – Surroghe e decadenze

Qualora, nel corso del triennio di carica, il Presidente dell’Associazione venga a mancare per qualsiasi motivo, il Vice Presidente vicario deve convocare il Consiglio Direttivo entro il termine di tre mesi per la nomina del nuovo Presidente. Qualora venga a mancare per qualsiasi causa un componente del Consiglio Direttivo, esso sarà automaticamente sostituito dal primo dei non eletti dall’Assemblea. Analogamente il consigliere più anziano dell’Organo di controllo, se nominato e se collegiale, qualora venga a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, dovrà convocare il Collegio stesso per nominare membro effettivo il più anziano dei membri supplenti e procedere poi a nomina del Presidente. Qualora venga a mancare un componente del Collegio Sindacale, esso sarà automaticamente sostituito dal più anziano dei supplenti. Se nel Collegio dei Revisori dei conti, se nominato e se collegiale, venga a mancare il Presidente del Collegio, dovrà convocare il Collegio stesso per nominare membro effettivo il più anziano dei membri supplenti e procedere poi a nomina del Presidente. Qualora venga a mancare un componente del Collegio, esso sarà automaticamente sostituito dal più anziano dei supplenti. I componenti degli organi decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate.

Art. 40 – Libri sociali

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; 

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; 

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente. 

Titolo V – Patrimonio, entrate e bilancio

Art. 41- Patrimonio ed entrate

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. 

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e lasciti testamentari;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali e di altri enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione Europea e di organizzazioni internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) rendite patrimoniali;

g) attività di raccolta fondi; 

h) introiti pubblicitari sul periodico;

i) erogazioni liberali di terzi; 

l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Nei limiti consentiti dalle leggi e dal presente statuto, per le finalità ivi contemplate, l’Associazione può possedere beni mobili e immobili, assumere obbligazioni e stare in giudizio.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l’associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000. 

Art. 42 – Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. Il medesimo Consiglio accetta con beneficio di inventario e con le stesse finalità i lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 43 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste..

Art. 44 – Esercizio sociale, bilancio d’esercizio/rendiconto economico – finanziario e bilancio preventivo.

Gli esercizi sociali dell’Associazione vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio d’esercizio/rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo. Il rendiconto economico-finanziario contiene tutte le entrate e le spese relative all’anno trascorso ed è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. 

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce, salvo utilizzare la proroga di massimo due mesi in caso di difficoltà particolari  dell’Associazione, nel rispetto del deposito dello stesso presso il Registro unico nazionale del terzo settore da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Il bilancio preventivo e le relative relazioni, dovranno essere depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione degli associati almeno 30 giorni prima della data fissata per l’approvazione. 

ART. 45 – Bilancio sociale.

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 46 – Convenzioni

L’Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione che viene firmata dal Presidente. 

La convenzione viene comunicata ai soci nella prima assemblea utile. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione, con la copia dell’Assicurazione dei soci che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 47 – Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo VI – Norme conclusive

Art. 48 – Regolamenti

Il funzionamento tecnico e le attribuzioni particolari dell’Associazione nel suo complesso, nonché delle varie realtà associative, sono determinati e disciplinati da uno o più regolamenti. A norma del precedente art. 24 è compito del Consiglio Direttivo redigere i regolamenti e a norma dell’art. 21 è compito dell’Assemblea approvarli.

Art. 49 – Scioglimento

Lo scioglimento, ovvero la cessazione o l’estinzione dell’Associazione, deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria ai sensi del precedente art. 19 con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 50 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 51 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo, determinando la cessazione dell’efficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo settore (Ets).

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella attuale denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell’Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. 

Approvato in Assemblea generale del 19 giugno 2021 – Sede Associazione Bellunesi nel Mondo via Cavour 3 Belluno.

Scarica l’atto costitutivo

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