Cure ospedaliere urgenti in Italia: per lo status di emigrato è sufficiente l’autocertificazione

da | 27 Mag 2016

Tempo di lettura: 3 minuti

 

ROMA – Il decreto del ministro della Salute dell’1 febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale prevede, all’art. 2, comma 2, che “ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall’Ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie”.
In attuazione della disposizione citata, per poter accedere all’assistenza sanitaria urgente in caso di temporaneo soggiorno in patria, il cittadino emigrato doveva produrre alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) un certificato consolare che, nell’attestare il possesso della cittadinanza italiana, la nascita in Italia e la residenza all’estero, era ritenuto idoneo a comprovare la condizione di emigrato.
L’onere a carico del cittadino di richiedere detto certificato e il corrispondente adempimento a carico dell’Ufficio consolare, se apparivano legittimi alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non risultano più giustificati alla luce della sopravvenuta normativa in materia di documentazione amministrativa (Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico in materia di documentazione amministrativa). In particolare, l’art. 46 del citato Dpr prevede che sono comprovate con dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche la data e il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza; elementi idonei a dimostrare la condizione di emigrato di cui al decreto ministeriale dinanzi richiamato.
Inoltre, la legge 12 novembre 2011, n. 183, nell’innovare il predetto Testo unico, ha precisato che le amministrazioni pubbliche non possono rifiutarsi di acquisire le dichiarazioni sostitutive, né accettare o richiedere certificati o atti di notorietà: tali comportamenti sono infatti espressamente qualificati, dalla nuova formulazione dell’articolo 74, come violazione dei doveri d’ufficio.
Il Ministero della Salute, con nota n. 2561 del 13 aprile 2016, ha confermato che, vista la chiara e inequivoca normativa appena richiamata, la condizione di emigrato può e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica: di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE; oppure di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).
Pertanto – alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazioni e delle valutazioni comunicate dal Ministero della Salute – la condizione di emigrato di cui all’art. 2, comma 2 del citato decreto, presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie ivi previste, non deve più essere attestata dall’autorità consolare poiché più semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza.

Fonte Inform

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